Ordinanza n. 180/2000
Altra decisione · depositata il 08/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 15legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1,
primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà personale), come modificato
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal
Tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo proposto da C. P.G.,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1999;
Visto l'atto di costituzione di C. P.G., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 25 febbraio 1999 il Tribunale di
sorveglianza di Sassari ha sollevato su eccezione della difesa
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1,
primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà personale), come modificato dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7
agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo
avverso un provvedimento di diniego di permesso premio proposto da un
detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione e
che, nel caso di specie, non sono ravvisabili i requisiti né
dell'utile collaborazione, né della "impossibilità" o
"inesigibilità" della condotta collaborativa, ma il detenuto in
esecuzione di pena dal luglio del 1991 (dopo aver sofferto anni due e
mesi quattro di custodia cautelare) ha abbondantemente espiato un
quarto della pena inflitta, e potrebbe ottenere il permesso premio
anche in ragione della positiva evoluzione della personalità nel
corso di circa dieci anni di detenzione";
che, secondo il rimettente, la norma censurata, nella parte
in cui subordina alla collaborazione con la giustizia l'ammissione ai
benefici penitenziari di soggetti condannati per determinati delitti
con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore
della legge, si pone in contrasto con il principio di
irretroattività, applicabile a suo giudizio non soltanto alle norme
che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le relative
conseguenze sanzionatorie, ma anche alle "norme che formano il
diritto dell'esecuzione e che incidono sulla qualità e quantità
della pena da espiare in concreto";
che si è costituita in giudizio la parte privata,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lai e Dino Milia, che
nell'atto di intervento e nella memoria successivamente depositata
insiste per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'irrilevanza e comunque per l'infondatezza della
questione.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, questa Corte con sentenza n. 137 del 1999 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, della legge
26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui non prevede che il
beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di
condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto
un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i
quali non sia accertata l'esistenza di collegamenti attuali con la
criminalità organizzata";
che appare pertanto necessario restituire gli atti al giudice
a quo affinché valuti se, alla stregua delle statuizioni contenute
in tale pronuncia, la questione sia tuttora rilevante (v., per
analoga decisione, ordinanza n. 397 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte