Ordinanza n. 180/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 124/1999
usata come parametro
citata
- art. 401Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 344Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 349Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 347Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 350Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 351Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 1legge 62/2000
- art. 348Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 224Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 14legge 148/1990
- art. 350legge 148/1990
- art. 228r.d. 1297/1928
- art. 236r.d. 1297/1928
- art. 346Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre
2000 (otto ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia e il 27 giugno 2001 (una ordinanza) dal Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte, rispettivamente iscritte ai
nn. da 212 a 217, 237, 311 e 755 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 14, 18 e
39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo tenore (R.O. nn. 212
a 217, 237 e 311 del 2001), emesse il 19 dicembre 2000, il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge
3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), per ritenuta violazione degli artt. 3 e 33 della
Costituzione;
che la disposizione censurata, nel prevedere una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità
all'insegnamento nella scuola elementare, in vista dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), ammette, alla
partecipazione a detta sessione di esami, i docenti che abbiano
prestato servizio di effettivo insegnamento "nelle scuole statali,
ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero
negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle
scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in
vigore" della medesima legge n. 124 del 1999, con ciò escludendo i
docenti delle "scuole elementari autorizzate";
che il rimettente ritiene che la norma censurata discrimini
"ingiustificatamente gli insegnanti delle scuole non statali in
funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto scolastico",
senza considerare che le differenze tra scuole parificate e
autorizzate riguardano i profili della validità legale del titolo di
studio conseguito e della diversa titolarità della scuola (artt. 344
e 349 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado"), ma non le modalità di esercizio della funzione docente, che
è la medesima per ogni tipo di scuola;
che, in proposito, il rimettente rileva, altresì, che sia le
scuole parificate sia le scuole autorizzate sono soggette alla
medesima vigilanza del provveditore agli studi e sono tenute ad
uniformarsi ai programmi delle scuole statali, seppure quelle
autorizzate solo in via di "massima" (artt. 347, 350 e 351 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
che, sotto ulteriore profilo, le ordinanze lamentano che la
disposizione censurata discrimini gli insegnanti delle scuole
elementari autorizzate non solo rispetto a quelli delle scuole
statali, ma anche rispetto a quelli che abbiano prestato servizio
presso scuole materne private autorizzate, "con la stravagante
conseguenza che sono esclusi proprio gli insegnanti che hanno fatto
esperienza di docenza nelle scuole elementari";
che le ordinanze ritengono vulnerato anche l'art. 33 della
Costituzione, sotto il profilo del principio della libertà
scolastica, in attuazione del quale ogni scuola autorizzata deve
essere posta in grado di conseguire la parità oggi disciplinata
dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il cui
art. 1, comma 4, subordina il riconoscimento di detta parità
scolastica ad una serie di prescrizioni, tra cui quella di utilizzare
solo docenti abilitati;
che anche il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 giugno 2001 (R.O. n. 755 del
2001), questione di legittimità costituzionale della già menzionata
disposizione, in relazione agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione,
nella parte in cui, ai fini dell'ammissione all'esame per l'idoneità
all'insegnamento, non considera i docenti che abbiano maturato il
periodo di servizio utile presso la "scuola elementare sussidiata";
che il rimettente ritiene che le differenze tra le scuole
sussidiate e quelle statali attengono alle modalità di svolgimento
degli esami ed alla validità legale del titolo di studio conseguito
alla fine del corso (art. 348 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e artt. 224 e seguenti del regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297), a prescindere, invece, dalle modalità di esercizio della
funzione docente, che sarebbero le medesime per ogni tipo di scuola
considerata;
che, secondo il giudice a quo "per quanto la legge non
preveda espressamente l'obbligo delle scuole sussidiate di
uniformarsi ai programmi delle scuole statali (previsto, invece,
espressamente per le scuole elementari parificate e autorizzate: v.
art. 14 della legge 5 giugno 1990, n. 148 e art. 350 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297), la rilevanza di detti programmi
è assicurata dal fatto che gli alunni sono soggetti a specifici
esami dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore didattico
del circolo in cui si trova la scuola medesima (art. 228 del regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297), nonché dal fatto che detta scuola
resta comunque soggetta alla vigilanza del provveditore agli studi e
delle altre autorità scolastiche statali (art. 236 del regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297)";
che, in considerazione di ciò, la norma censurata sarebbe
discriminatoria nei confronti degli insegnanti delle scuole
elementari private sussidiate, non solo rispetto ai docenti delle
scuole statali, ma anche con riguardo a coloro che abbiano insegnato
nelle scuole materne autorizzate, con violazione del principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, del principio di
"logicità dell'azione amministrativa", sancito dall'art. 97 della
Costituzione e del principio di libertà scolastica sancito
dall'art. 33 della Costituzione;
che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate.
Considerato che i giudizi in epigrafe, analoghi per oggetto e per
profili proposti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica
pronunzia;
che, quanto alle questioni prospettate, è, innanzitutto, da
ritenere inconferente il richiamo, a tertium comparationis, della
disciplina vigente per le scuole statali, trattandosi, all'evidenza,
di tipologia affatto distinta da quella delle scuole elementari
autorizzate o sussidiate sia sul piano dell'organizzazione e
dell'ordinamento degli studi sia su quello della disciplina del
personale insegnante;
che risulta poi evidente la differenza tra le scuole
elementari parificate, da un lato, e le scuole elementari
autorizzate, dall'altro, dal momento che, pur essendo tutte dette
scuole annoverabili tra gli istituti non statali, solo le scuole
elementari parificate sono rette da un regime concessorio che le
assimila ad ogni effetto legale (art. 344 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297) - e, segnatamente, per i profili
pubblicistici concernenti l'adozione dei programmi delle attività
didattiche e il rilascio dei titoli di studio - alle scuole
elementari statali, tanto che sono tenute ad adottare lo stesso
"ordinamento" (art. 346 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297);
che, inoltre, ponendo a raffronto le scuole non statali
autorizzate, materna ed elementare, emergono, dalla disciplina
positiva, sostanziali differenze tra il regime cui è assoggettata la
scuola materna e quello contemplato per la scuola elementare, in
specie con riferimento alla prevista approvazione delle nomine del
personale docente delle scuole materne da parte del provveditore agli
studi, che costituisce condizione per lo svolgimento della funzione
di insegnamento presso dette scuole (art. 335 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297);
che ancor più rilevante è, rispetto alle scuole materne
autorizzate, la differenza di regime cui sono assoggettate le scuole
sussidiate, dovendosi aggiungere, a quanto testé rilevato, la
ulteriore circostanza che presso queste ultime il personale docente
può anche essere sprovvisto del titolo all'abilitazione
all'insegnamento elementare (art. 348, comma 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
che la peculiare valenza pubblicistica della scuola materna
autorizzata - che la connota rispetto alla scuola elementare
autorizzata e a quella sussidiata - trova fondamento nella funzione
di sostanziale supplenza dell'intervento dello Stato, da essa
assicurata nell'ordinamento scolastico fino all'entrata in vigore
della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna
statale) - che ha disciplinato in modo organico la scuola materna
statale - e, successivamente all'emanazione di detta legge, nella
funzione di complemento e integrazione di quella materna statale;
che la norma censurata rappresenta, comunque, una
disposizione transitoria, valevole - come risulta anche dai lavori
preparatori della legge n. 124 del 1999 - ai limitati e contingenti
fini di integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ragione di una
discrezionale scelta legislativa di provvista di personale
insegnante, volta a dar rilievo al possesso di esperienze didattiche
acquisite in ambiti interni o quanto meno assimilabili a quelli
statali;
che, per i motivi anzidetti, la disposizione censurata non
comporta violazione dei parametri costituzionali evocati, non potendo
considerarsi irragionevole, né contraria al buon andamento
dell'amministrazione e neppure lesiva della libertà scolastica, la
scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio
effettuato dai docenti presso le scuole statali ovvero presso le
scuole elementari parificate o materne autorizzate rispetto a quello
reso nelle scuole elementari autorizzate o sussidiate (per analoga
conclusione, quanto alle scuole elementari autorizzate, v. ordinanza
n. 178 del 2002);
che, pertanto, le questioni sollevate devono ritenersi
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte