Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 729/1961
  • art. 46legge 2359/1865
  • art. 9legge 765/1967
  • art. 19legge 765/1967
  • art. 46legge 765/1967

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 2359/1865
  • art. 3legge 765/1967
  • art. 42legge 765/1967
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo

comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni

stradali e autostradali), e dell'art. 46, terzo comma, della legge 25

giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per

pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971

dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e la società

Rossbeton, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Visti gli atti di Costituzione dell'ANAS e della società

Rossbeton;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che in sede di interpretazione dell'art. 9, comma primo,

della legge 24 luglio 1961, n. 729, ai fini della rilevanza, la Corte

d'appello di Genova ha ritenuto tale norma applicabile alle

costruzioni, alle ricostruzioni ed agli ampliamenti di edifici e

manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi anche entro il perimetro dei

centri abitati, ed ha al riguardo fornito adeguata motivazione;

che le due questioni sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe

sarebbero non manifestamente infondate, perché la mancata previsione

di un indennizzo in favore dei proprietari frontisti, a cui è inibito

dal citato art. 9 di eseguire le dette opere entro una fascia di

notevole ampiezza (mt. 25) a confine con l'autostrada, sarebbe in

contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione e perché

l'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, detta una disciplina

differenziata per le "servitù stabilite da leggi speciali" e senza

adeguata giustificazione, e in contrasto con l'art. 42, comma terzo,

della Costituzione, non consente, combinandosi con il silenzio della

legge n. 729 del 1961 in tema di indennizzo, che si possano desumere

dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità i mezzi

ed i criteri per determinare ed applicare l'indennizzo stesso.

Considerato che con la sentenza n. 133 del 1971 questa Corte ha

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961 (nonché

dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell'art. 46, comma

terzo, della citata legge n. 2359 del 1865, in riferimento agli artt. 3

e 42, comma terzo, della Costituzione; e che con l'ordinanza indicata

in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti che non siano

eguali a quelli già considerati da questa Corte nella sentenza sopra

indicata o comunque in essi non ricompresi, e che pertanto non

ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba

rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961,

n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma

terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle

espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe della Corte

d'appello di Genova, e già dichiarate non fondate con la sentenza n.

133 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte