Ordinanza n. 181/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,
dodicesimo (già quinto) comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1974 dal pretore di Palmanova nel
procedimento penale a carico di Santini Giancarlo ed altro, iscritta al
n. 232 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1974 dal tribunale di Udine nel
procedimento penale a carico di Corso Gottardo Secondo, iscritta al n.
293 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Isola della
Scala nel procedimento penale a carico di Beverari Agostino, iscritta
al n. 548 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma
(già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata
da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
citate, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 272 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte