Ordinanza n. 181/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 789/1985
- art. 10legge 789/1985
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 11d.P.R. 616/1977
citata
- art. 32legge 87/1953
- art. 2Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e
secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,
recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", promosso con
ricorso della Regione Liguria, notificato il 31 gennaio 1986,
depositato in cancelleria il 7 febbraio 1986 ed iscritto al n. 3 del
registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 gennaio 1986, la Regione
Liguria, in persona del Presidente pro - tempore della Giunta
Regionale, ricorreva in via principale contro il Presidente del
Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 9, primo e secondo comma, e
10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti
urgenti per la finanza locale", di cui denunziava il contrasto con gli
artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, nella parte in cui gli stessi prevedono
l'erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere
pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost.,
omettendo o subordinando a limitazioni la partecipazione regionale alla
scelta delle opere finanziate.
Considerato che il decreto - legge impugnato - che peraltro non è
stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost. -
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre
1985, mentre il ricorso della Regione Liguria è stato notificato il 31
gennaio 1986, e cioè oltre il termine di decadenza di trenta giorni
fissato dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e già previsto
dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
che pertanto il ricorso stesso deve ritenersi tardivo (cfr. sent.
n. 132 del 1976) e va quindi dichiarato manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso indicato in
epigrafe, proposto dalla Regione Liguria avverso gli artt. 9, primo e
secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,
recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte