Ordinanza n. 181/1995
Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 16legge 142/1990
- art. 8legge 47/1985
- art. 25legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46
(Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza
emessa il 28 maggio 1993 dal Pretore di Modena, sezione distaccata di
Carpi, nel procedimento penale a carico di Raimondi Franco, iscritta
al n. 611 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Raimondi Franco, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver modificato, senza
concessione, la destinazione d'uso di alcuni locali del sottotetto di
un immobile di proprietà trasformandoli in autonomo appartamento, il
Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, ha sollevato, con
ordinanza del 28 maggio 1993 (r.o. n. 611 del 1993), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni
integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed
urbanistiche), in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 25,
secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui richiede il
rilascio della concessione per il mutamento di destinazione d'uso,
senza opere, da uno all'altro dei raggruppamenti di categoria
individuati nel medesimo art. 2, comma 1";
che il giudice remittente, qualificata la fattispecie concreta
quale mutamento da funzione di servizio a funzione abitativa, la
riconduce alla norma regionale che prevede obbligatoriamente la
concessione e che, inoltre, lo stesso giudice ipotizza l'applicazione
della norma incriminatrice statale stante la "lata formula"
dell'"esecuzione di lavori in assenza della concessione" (art. 20,
lett. b), della legge n. 47 del 1985);
che, in relazione all'art. 117 della Costituzione, la questione
è prospettata per il contrasto con i principi fissati dalla
normativa statale nell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, sia
perché è prevista la concessione per la modifica di destinazione
d'uso senza opere, sia perché è soppressa ogni possibilità di
scelta da parte dei Comuni, laddove la normativa statale
richiederebbe la mera autorizzazione e solo per ambiti del territorio
comunale determinati dagli strumenti urbanistici, nel contesto di
criteri e modalità previsti dalle leggi regionali;
che, soprattutto, ad avviso del giudice a quo, dalla norma
regionale che prevede la concessione per la modifica di destinazione
d'uso senza opere discenderebbe la rilevanza penale di un fatto che
per la legislazione dello Stato non costituisce reato, con
conseguente violazione dell'art. 25 della Costituzione, che pone la
riserva della legge statale in materia penale;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per
l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;
che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha
depositato una memoria nella quale si mette in luce la
sopravvenienza, sia nella legislazione regionale che nella
legislazione statale interposta, di nuove norme rilevanti nel caso in
esame;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono
intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale 30
gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e
pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed
edilizia), il cui art. 16, comma 2, ha sostituito la norma impugnata,
escludendo la concessione per il mutamento di destinazione d'uso;
b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), che, all'art. 8, comma 12, ha sostituito
l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
che, in relazione alle menzionate modifiche legislative, gli
atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare se,
alla luce della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena - sezione
distaccata di Carpi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte