Ordinanza n. 181/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71r.d. 12/1941
- art. 72r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 666Codice di procedura penale
- art. 106Costituzione
- art. 180Codice di procedura penale
- art. 72d.lgs. 273/1989
- art. 4d.lgs. 273/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
promossi con due ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dal pretore di
Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, nel procedimento di
esecuzione penale nei confronti di Nobili Giovanni e di Cortese
Pasquale, iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che in un procedimento in materia di esecuzione penale,
all'udienza camerale del 17 luglio 1997, davanti al pretore di
Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, compariva quale pubblico
ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di
tirocinio, il quale sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 71
e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati
nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle
udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi
dell'art. 666 del codice di procedura penale;
che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro
sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle
udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ma non nelle camerali,
mentre in queste, sarebbe consentito ai vice pretori onorari di
svolgere, in ragione degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le
funzioni giudicanti;
che il difensore dell'imputato non eccepiva alcunché e il
pretore, con ordinanza del 30 luglio 1997, sollevava, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dei predetti artt. 71 e 72 del regio decreto n. 12 del
1941;
che, secondo quanto osservato dal rimettente, la questione di
costituzionalità sarebbe rilevante nel giudizio a quo, perché
dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale,
essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste
della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro
mesi di tirocinio;
che, infatti, se egli adottasse la decisione sulla base della
requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza andrebbe
incontro a una pronuncia affetta da nullità di ordine generale a
regime intermedio, rilevabile d'ufficio, ai sensi degli artt. 178,
lettera b) seconda parte, e 180 del codice di procedura penale;
che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente osserva come la disciplina restrittiva,
adottata dagli artt. 71 e 72 censurati, contrasti con quella più
ampia consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34
della legge di ordinamento giudiziario;
che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei
giudici onorari non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni
loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la
partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario,
nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe
preclusa non soltanto ai vice procuratori onorari, ma anche agli
uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;
che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del
tutto irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute
da vice pretori onorari, sia pure all'uopo delegati, si deve
concludere che la materia non presenta un livello di delicatezza o
tecnicità tale da comportare, in quello stesso contesto,
l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure
elencate nel censurato
art. 72;
che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della
Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di
buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la
partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo
svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di
indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso
le preture;
che l'illegittimità costituzionale della disposizione troverebbe
fondamento nella giurisdizione della Corte di cassazione che ha
affermato la tassatività delle attività elencate nell'art. 72 e,
pertanto, ha posto il divieto di una interpretazione estensiva;
che, del resto, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 273, nel determinare le indennità da attribuire ai
vice pretori onorari, terrebbe distinte le udienze camerali dalle
altre, specificando che spettano loro anche nel primo caso, mentre
tale previsione mancherebbe per i vice procuratori onorari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o l'infondatezza;
che l'Avvocatura dubita dell'ammissibilità della questione per
difetto di rilevanza;
che il dubbio sollevato dal rimettente non atterrebbe, infatti, a
una questione di costituzionalità, ma a un vizio processuale
derivante dalla difettosa composizione degli organi giudiziari, fonte
di nullità per le pronunce del giudice a quo, ivi compresa la stessa
ordinanza di rimessione;
che la Corte, in caso contrario, deciderebbe su una rimessione
viziata da nullità per "irregolare composizione dell'organo
rimettente";
che, nel merito, la questione sarebbe infondata, perché il
principio di eguaglianza sarebbe applicabile solo in presenza di
situazioni omogenee da regolare in modo uniforme e coerente, e non
quando - come nella specie - le situazioni differiscono fra loro per
aspetti particolari;
che alla base della pronuncia di infondatezza vi sarebbe la
sostanziale differenza fra l'esercizio di funzioni giudicanti e
requirenti, mentre la figura del vice pretore onorario non potrebbe
costituire idoneo tertium comparationis per disciplinare quella dei
vice procuratori onorari;
che, del pari, sarebbe infondata la denuncia ai sensi dell'art.
97 della Costituzione, per l'ampia discrezionalità riservata al
legislatore nell'individuare le funzioni che possono essere delegate
a magistrati diversi da quelli addetti all'ufficio di procura.
Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai
soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico
ministero nelle udienze in camera di consiglio, questione sollevata
nei medesimi termini con due ordinanze di rimessione dello stesso
pretore;
che, per l'identità della questione, i due giudizi vanno
riuniti;
che, nel merito, la questione è manifestamente infondata,
poiché l'ordinanza, da un lato, qualifica come "sottrazione" a più
importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango
non inferiore alle altre e, da un altro, invoca la comparazione fra
le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base
all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti,
che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
pretore di Foggia - sezione distaccata di Orta Nova - con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte