Ordinanza n. 181/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 447-bisCodice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 2000
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Zerletti
Maria Grazia e Walentowicz Halina, iscritta al n. 476 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di convalida di
sfratto per finita locazione di un immobile di servizio, il tribunale
di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 659
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di
sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere
trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal
giudice del lavoro, quale giudice naturale;
che il giudice rimettente espone di aver rimesso gli atti al
Presidente del tribunale per l'assegnazione della causa alla
competente sezione lavoro, per effetto delle contestazioni della
parte intimata in ordine all'avvenuta cessazione del rapporto di
lavoro, e di essere stato nuovamente incaricato della trattazione, a
seguito del provvedimento con cui il designato giudice del lavoro
aveva declinato la propria competenza, affermando l'autonomia del
procedimento per convalida di sfratto, anche se relativo ad immobile
di servizio;
che, ad avviso del rimettente, il procedimento di convalida,
ancorché articolato in due distinte fasi, la prima delle quali a
cognizione sommaria e la seconda, eventuale, a cognizione piena, è
comunque un giudizio unitario, in considerazione dello stretto
collegamento che si verifica tra i due momenti nel caso di
opposizione;
che non potrebbe quindi ipotizzarsi la competenza di giudici
diversi (giudice ordinario e giudice del lavoro) in relazione a
ciascuna delle due fasi, essendo la seconda solo eventuale e non
potendo il giudice della convalida accertare la sussistenza dei
presupposti per l'emanazione del provvedimento, quando questi siano
inerenti ad un rapporto di lavoro;
che, in particolare, come afferma il rimettente, il giudice
della convalida non potrebbe limitarsi, in caso di opposizione, a
rimettere le parti innanzi al giudice del lavoro, in quanto egli deve
decidere se pronunciare o meno l'ordinanza di rilascio e dovrebbe
prendere cognizione del sottostante rapporto di lavoro, compiendo
valutazioni riservate ad altro giudice;
che, pertanto, ad avviso del rimettente, il disposto
dell'art. 659 cod. proc. civ., se interpretato nel senso che sia
possibile l'assegnazione di cause di convalida basate su rapporti di
lavoro al giudice di una sezione ordinaria, anziché al giudice
specializzato, si porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 25 della
Costituzione, in quanto una causa avente ad oggetto un rapporto di
lavoro sarebbe trattata da un giudice diverso da quello naturale
precostituito per legge, che, nella specie, è il giudice del lavoro;
e violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione, determinando una
disparità di trattamento fra lavoratori convenuti in una causa di
sfratto, i quali sarebbero pregiudicati dalla mancanza di
specializzazione del giudice ordinario, e quelli convenuti innanzi al
giudice specializzato, che sarebbero invece pienamente tutelati;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la inammissibilità della questione, in quanto
inerente alle modalità di ripartizione delle cause tra magistrati
appartenenti allo stesso ufficio diviso in più sezioni;
che, comunque, ad avviso dell'Avvocatura, il precetto di cui
all'art. 25 della Costituzione risulterebbe erroneamente interpretato
dal rimettente e sarebbe altresì insussistente la lamentata
disparità di trattamento, in ragione della disomogeneità delle
situazioni prese in esame.
Considerato che il giudice rimettente prospetta la lesione
dell'art. 25 della Costituzione ad opera della norma impugnata,
sostenendo che una causa avente ad oggetto un rapporto di lavoro
sarebbe trattata da un giudice diverso da quello naturale
precostituito per legge, ed assume altresì la violazione del
principio di eguaglianza, in quanto l'art. 659 cod. proc. civ.
determinerebbe una disparità di trattamento fra lavoratori convenuti
in una causa di sfratto, i quali sarebbero pregiudicati dalla
mancanza di specializzazione del giudice ordinario, e quelli
convenuti innanzi al giudice specializzato, che sarebbero invece
pienamente tutelati;
che il presupposto in forza del quale il giudice rimettente
fonda le proprie censure risulta palesemente erroneo, dal momento che
costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello
secondo cui sono estranee al concetto di competenza le questioni
inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni
fra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario;
che, quindi, la distinzione tra giudice ordinario e giudice
del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario può assumere
rilievo soltanto ai fini del rito applicabile alla controversia;
che nel procedimento per convalida di sfratto soltanto la
fase a cognizione sommaria è sottoposta al rito ordinario, mentre
quella a cognizione piena, che si instaura con l'opposizione alla
convalida, è regolata, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ.,
dal rito speciale del lavoro, nelle cui forme il giudizio prosegue
dopo la eventuale pronuncia delle ordinanze di rilascio o di
pagamento delle somme non contestate;
che, quindi, la distinzione tra giudice ordinario e giudice
del lavoro appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, già di per
sé ininfluente ai fini della competenza, assume nella fattispecie un
rilievo ancor più marginale;
che, non essendo configurabile una questione di competenza
fra giudici addetti alle diverse sezioni nelle quali si articola un
medesimo ufficio giudiziario, non può sussistere l'asserita lesione
del principio del giudice naturale precostituito per legge, né per
le stesse ragioni può affermarsi la pretesa disparità di
trattamento fra le parti convenute dinanzi ai diversi giudici, in
quanto tale assunto sembra addirittura postulare l'incapacità del
giudice adito di risolvere controversie aventi un oggetto in parte
diverso da quello ordinariamente trattato;
che la questione sollevata è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte