Ordinanza n. 182/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 4/1929
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal tribunale di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Chirico Alfonso ed altra, iscritta al
n. 278 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanze emesse il 23 marzo 1974 dalla Corte d'appello di
Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marin
Emilio ed altri e di Gioppo Alberto ed altri, iscritte ai nn. 443 e 444
del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dalla Corte di appello di
Bari nel procedimento penale a carico di Coronelli Lora, iscritta al n.
536 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
5) ordinanze emesse il 15 febbraio e il 28 gennaio 1974 dalla Corte
suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Portelli Wanda e di Borghetti Carlo,
iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;
6) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di
Sanseverino Calogero, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7
maggio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata
da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del
1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte