Ordinanza n. 182/1982
Altra decisione · depositata il 10/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 23d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980
dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano, sul ricorso
proposto dalla Soc. r.l. Cantina sociale di Cornaiano, iscritta al n.
344 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in quanto
attribuiscono alle commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire
elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi
tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza
tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc;
considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'art.
23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (a Norme integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario"), ha
integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 ed ha dato
una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte
delle commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici
(di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di
nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del
d.P.R. n. 636/1972);
che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alla commissione tributaria sopraindicata,
perche accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte