Ordinanza n. 182/1983
Altra decisione · depositata il 16/06/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
citata
- art. 110Codice penale
- art. 3Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 5legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 maggio
1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di
circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali) e 24
dicembre 1975, n 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda) promosso con ordinanza emessa
il 12 giugno 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa sul ricorso
proposto da Peruzzo Franco contro l'Amministrazione provinciale di
Vicenza iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Nel procedimento di opposizione all'ingiunzione 13 gennaio 1978 del
Presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, promossa per
l'annullamento, ma preliminarmente per la sospensione dell'esecuzione,
con ricorso 2 marzo 1978 da Peruzzo Franco, il Pretore di Bassano del
Grappa sollevava, coll'ordinanza citata in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale.
Il Peruzzo era stato condannato a sanzione pecuniaria
amministrativa perché una femmina di capriolo uccisa era stata
rinvenuta dai guardiacaccia nel portabagagli della di lui autovettura.
Era però risultato che ad uccidere la capriola, in località Val Maron
del Comune di Enego (VI), era stato tale Molinari Gianluigi che aveva
usato un fucile a munizione spezzata (mezzo vietato).
Rileva il Pretore che le leggi 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre
1975 n. 706 hanno trasformato illeciti penali, punibili colla pena
dell'ammenda, in illeciti di carattere amministrativo, ma non hanno
previsto alcuna norma che regoli il concorso di persone nell'illecito
amministrativo. Si domanda il Pretore se ciononostante si debbano
ritenere estesi all'ambito del giudizio amministrativo i principi del
concorso disciplinati dall'art. 110 cod. pen., ed opina che la risposta
debba essere affermativa, argomentando ex art. 5 della L. 706/75. Ma, a
quel punto, sembra al Pretore che una siffatta conclusione confligga
cogli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione. Per verità, l'ordinanza non
spiega quali siano esattamente le ragioni della ritenuta
incompatibilità, in quanto non è dato di capire perché mai le leggi
di depenalizzazione, pur non prevedendolo, presupporrebbero tuttavia
necessariamente il concetto penalistico del concorso.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile in quanto si tratta di questione
interpretativa di spettanza del giudice di merito, e non di
legittimità costituzionale; e comunque infondata perché la mancata
espressa previsione del concorso di persone nell'infrazione
amministrativa non viola alcun principio costituzionale.
È sopravvenuta, però, nel frattempo la L. 24 novembre 1981 n. 689
che all'art. 5 ha espressamente previsto e regolato l'istituto del
concorso di persone nelle violazioni amministrative, così come il
Pretore aveva auspicato: e poiché spetta al giudice di merito valutare
se sussista, e quale sia, l'incidenza della legge sopravvenuta sulla
sollevata questione, gli atti debbono essergli restituiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, di cui all'ordinanza in
epigrafe, al Pretore di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO -
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte