Ordinanza n. 182/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 12/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo
comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.
118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore
di Milano nel procedimento civile vertente tra Trama Mario ed altra c.
Contardi Giuseppina, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Trama Mario
e Contardi Giuseppina ed avente ad oggetto la decadenza di quest'ultima
dal beneficio della sospensione dello sfratto, essendosi la medesima
resa morosa nel pagamento dei canoni, il Pretore di Milano con
ordinanza del 26 giugno 1985 (reg. ord. n. 704 del 1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma,
d.l. n. 12 del 1985 conv. in 1. n. 118 del 1985, il quale prevedeva la
decadenza per morosità dal beneficio de quo soltanto in riferimento ai
precedenti commi quinto e sesto, ossia solo per gli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ovvero per
gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata;
che tale limitazione sembrava al Pretore contrastare con l'art. 3
Cost., non essendo ravvisabile alcuna ragione di non estendere la
decadenza in questione a tutti i conduttori, beneficiari della
sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che, come questa Corte ha già deciso nella sent. n.
109 del 1986, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile
poiché con essa il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva,
presupponente una scelta, di esclusiva competenza del legislatore, tra
una pluralità di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la
decadenza dal beneficio per cui è causa.
Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma settimo, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12
Conv. in 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte