Ordinanza n. 182/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo
comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a
carico di Cogerino Italo ed altri, iscritta al n. 701 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino, dopo aver premesso che nel corso del procedimento
il Procuratore generale che aveva disposto l'avocazione delle
indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del codice di procedura
penale, ha rinnovato la richiesta di archiviazione già respinta,
omettendo di svolgere nel termine indicato dallo stesso giudice le
indagini da questi indicate, e che la Corte di cassazione (Sez. I, 12
luglio 1991, n. 3217), nel dichiarare inammissibile il conflitto
sollevato dallo stesso giudice a quo, ha affermato che al medesimo
non restava "che avvalersi delle facoltà previste dalla legge: e
cioè aderire alla richiesta di archiviazione ovvero, ex art. 554,
2°, disporre che gli atti siano restituiti al P.G. per la
formulazione dell'imputazione", ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, questione
di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,
del codice di procedura penale, assumendo che le norme impugnate non
consentono "al giudice per le indagini preliminari di indicare le
ulteriori indagini ritenute necessarie al procuratore generale che
abbia fatto richiesta di archiviazione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.
ordinanza n. 253 del 1991) che "il pubblico ministero ha l'obbligo di
compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409,
quarto comma, c.p.p.", obbligo che deve necessariamente incombere non
solo sul procuratore della Repubblica presso la pretura o il
tribunale, ma anche sul procuratore generale che abbia disposto
l'avocazione delle indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del
codice di procedura penale, posto che in tal caso, a norma dell'art.
51, secondo comma, dello stesso codice, il procuratore generale è
chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che il
comma 1, lettera a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la
pretura"; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso
espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art.
554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante
dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990;
che, essendo, nella specie, il petitum perseguito dal giudice a
quo volto ad introdurre una previsione insita nel quadro normativo
oggetto di censura, mentre l'eventuale inerzia del procuratore
generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal
giudice a seguito del mancato accoglimento della richiesta di
archiviazione, deve essere confinata all'interno di quelle situazioni
patologiche estranee al sistema e, quindi, insuscettibili di
apprezzamento in questa sede;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte