Ordinanza n. 182/1995
Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 25legge 47/1985
citata
- art. 16legge 88/1995
- art. 2legge 88/1995
- art. 8legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46
(Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza
emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna sul ricorso proposto da Mezzetti
Antonio contro il comune di San Lazzaro di Savena, iscritta al n. 458
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Mezzetti Antonio, nonché l'atto
di intervento della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Francesco Paolucci per Mezzetti Antonio e
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto che nel corso del processo promosso da Mezzetti Antonio
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con la quale veniva
ingiunto al ricorrente il ripristino, nell'immobile di proprietà,
dell'originario uso abitativo, essendo stata accertata l'adibizione
ad ufficio senza realizzazione di opere, in assenza di concessione
edilizia, il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - sede di
Bologna, ha sollevato, con ordinanza del 21 dicembre 1993 (r.o. n.
458 del 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 46 del 1988
(Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche), in riferimento all'art. 117
della Costituzione;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui impone ai
Comuni l'individuazione, in sede di pianificazione urbanistica, dei
mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione nonché
l'obbligatorietà della concessione per taluni casi, anche se non
connessi ad interventi edilizi, laddove la norma statale prevede come
facoltativi gli interventi pianificatori dei Comuni, li consente con
riferimento ad ambiti determinati e non con portata generale e,
soprattutto, attribuisce ai Comuni la potestà di assoggettare tali
variazioni solamente ad autorizzazione;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per
l'infondatezza della questione;
che si è costituita la parte privata, concludendo per la
declaratoria di illegittimità costituzionale;
che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha
depositato una memoria, dove si mette in risalto la sopravvenienza,
sia nella legislazione regionale che nella legislazione statale, di
nuove norme rilevanti nel giudizio;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono
intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale
Emilia-Romagna 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di
programmazione e pianificazione territoriale), che, all'art. 16,
comma 2, ha sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988;
b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), che all'art. 8, comma 12, ha sostituito
l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
così modificando la norma statale interposta nel giudizio di
costituzionalità;
che le menzionate modifiche legislative sono suscettibili di
incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di
questa Corte, essendo, in particolare, mutata la norma assunta a
termine di raffronto della illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui
spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione
sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per
l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte