Ordinanza n. 182/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 387/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.
21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza
emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa
Depositi e Prestiti ed altro, iscritta al n. 179 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n.
179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel
corso del giudizio proposto da Colomela Mario Carmelo, per
l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al
parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del Collegio medico
dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di
concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa
di servizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),
convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la
definitività del parere espresso dalla Commissione medica
ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la
dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della
pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
che il giudice rimettente - nel rilevare che la disposizione
impugnata ha "introdotto una disciplina giuridica del riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle
menomazioni
d'integrità fisica connesse, comportante la possibile coesistenza
dell'affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione
all'una o all'altra delle misure riparatorie previste
dall'ordinamento" - considera evidente la "disparità di trattamento"
insita nel fatto che a certi fini l'infermità del dipendente sarà
dovuta a causa di servizio, mentre non lo sarà per altri;
che altrettanto evidente sarebbe - ad avviso dell'ordinanza - la
violazione del principio di buon andamento "il quale indubbiamente
richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione
una volta per tutte".
Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,
ha già formato oggetto di esame da parte della Corte, che si è
pronunziata per la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e,
successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n. 323
del 1996 e n. 150 del 1997);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione stessa
va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387
(Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre
1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte