Ordinanza n. 182/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del procedimento
d'ingiunzione promosso, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, dal
giudice di pace di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente
tra la Duesse S.r.l. e La Gotica S.r.l., iscritta al n. 481 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il giudice di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
procedimento d'ingiunzione;
che, ad avviso del rimettente, siffatto procedimento,
sostanziandosi nella cognizione delle sole ragioni del ricorrente,
risulterebbe in contrasto "con il sistema costituzionale
caratterizzato" dalla garanzia del diritto di difesa e "dalla
centralità del principio del contraddittorio".
Considerato che la questione, nei termini in cui è sollevata,
investe indistintamente tutte le disposizioni che nel codice di
procedura civile si pongono come testo normativo recante l'intera
disciplina del procedimento d'ingiunzione;
che, in tal modo, è stato disatteso il principio, costante
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice
a quo individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la
norma o la parte di essa, la cui presenza nell'ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (ex multis
cfr. l'ordinanza n. 97 del 2000);
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del procedimento d'ingiunzione,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
di pace di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte