Ordinanza n. 182/2002
Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 127Costituzione
- art. 4legge 36/2001
- art. 2legge 249/1997
- art. 2legge 36/2001
- art. 12d.l. 115/1997
- art. 2-bisd.l. 115/1997
- art. 8Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,
5, comma 1, lettera c e 12, comma 1, della legge della Regione
Umbria, riapprovata il 30 luglio 2001, recante "Tutela sanitaria e
ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria
il 24 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che con ricorso notificato il 17 agosto 2001 e
depositato in cancelleria il successivo 24 agosto, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale degli articoli 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c e 12,
comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria "Tutela
sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici", già approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 21 maggio 2001 e - a seguito di rinvio governativo -
riapprovata, a maggioranza assoluta, con modificazioni, nella seduta
del 30 luglio 2001;
che l'art. 2, comma 1, della delibera legislativa - il quale
introduce il "principio di giustificazione", richiedendo ai gestori
ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della
indispensabilità degli impianti che producono emissioni
elettromagnetiche ai fini della operatività del servizio -
violerebbe, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 97 della Costituzione e
il principio generale di ragionevolezza, giacché, non avendo la
regione il potere di valutare l'indispensabilità degli impianti né
il carattere obiettivo delle ragioni addotte, la previsione normativa
sarebbe del tutto inutile, risolvendosi nella imposizione al privato
di formalità onerose che non preludono a nessun controllo o ad
interventi da parte dell'amministrazione competente;
che l'art. 5, comma 1, lettera c della delibera legislativa,
là dove attribuisce alla Giunta regionale il potere di fissare, con
regolamento, i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di
risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione, sarebbe incostituzionale perché la materia è
riservata allo Stato: siccome l'art. 4, comma 4, della legge 22
febbraio 2001, n. 36, demanda ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, eventuali spazi di attribuzione regionale
potrebbero essere desunti solo dall'emanando d.P.C.m., mentre non
sarebbe consentito che la regione provveda prima che lo Stato abbia
fissato i livelli consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi
rimedio; e ciò in quanto si versa in una materia - osserva
l'Avvocatura - che richiede necessariamente una disciplina uniforme
su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia adeguatamente
tutelato l'interesse nazionale che l'art. 127, terzo comma, della
Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni;
che l'art. 12, comma 1, della delibera legislativa oggetto di
impugnativa impone la procedura di valutazione di impatto ambientale
"nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5"; e che, ad
avviso del ricorrente, la fonte dell'attribuzione regionale non può
essere il regolamento richiamato, perché sulla valutazione d'impatto
ambientale la competenza apparterrebbe allo Stato, anche ai sensi
dell'art. 2, comma 6, lettera a della legge 31 luglio 1997, n. 249,
che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
il potere, sentite le regioni, di fissare la localizzazione degli
impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i
molteplici obiettivi fissati nella stessa norma: sarebbe escluso,
pertanto, che ogni regione possa valutare autonomamente le
determinazioni del piano con la possibilità che ne derivi un danno
anche ad altre regioni;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la
Regione Umbria, chiedendo che le sollevate questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate, in
particolare osservando che la delibera legislativa impugnata persegue
essenzialmente due obiettivi: da un lato, quello della tutela della
salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dall'altro, quello della
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto del
principio comunitario di precauzione e dei principi fondamentali
dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36. In questa prospettiva si
giustificherebbe l'art. 2 della delibera legislativa impugnata, il
quale mira ad una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore,
tendendo a raccogliere elementi conoscitivi non soltanto
sull'adeguatezza dell'impianto, ma anche sulla sua necessità
rispetto allo scopo perseguito;
che infondata sarebbe anche la censura rivolta all'art. 5:
sia perché dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lettera d
e 9, comma 2, della legge n. 36 del 2001 risulterebbe che la riserva
allo Stato della determinazione dei criteri si riferisce
esclusivamente ai piani di risanamento degli elettrodotti; sia
perché l'intervento regionale non potrebbe essere subordinato alla
preventiva emanazione del previsto d.P.C.m., posto che altrimenti si
riconoscerebbe allo Stato il potere di rinviare sine die l'emanazione
di una disciplina di rilevante importanza per la materia cui si
riferisce, così precludendosi alle regioni di esercitare il proprio
potere normativo;
che, infine, la questione di costituzionalità avente ad
oggetto l'art. 12 muoverebbe da un'inesatta ricostruzione del
sistema, giacché non terrebbe conto né dell'art. 2-bis comma 2, del
decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, né del fatto che la procedura
di valutazione di impatto ambientale, essendo diretta alla corretta
gestione del territorio, appartiene alla materia urbanistica nella
sua accezione più ampia;
che, in prossimità della camera di consiglio, la difesa
della Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale, oltre a
ribadire le precedenti conclusioni di merito, eccepisce
l'improcedibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri alla luce dell'intervenuta modificazione dell'art. 127 della
Costituzione.
Considerato che l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) ha sostituito interamente l'art. 127 della
Costituzione, il quale stabilisce, ora, al primo comma, che "il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione";
che è stata dunque soppressa la fase del controllo
governativo sulla legge regionale deliberata ma non ancora
promulgata, che si esplicava mediante il rinvio della legge al
Consiglio regionale e la successiva eventuale impugnazione della
stessa davanti a questa Corte, sulla base di motivi già enunciati
nel rinvio, con effetto preclusivo della promulgazione fino all'esito
del giudizio: onde oggi l'unica ipotesi, prevista dalla Costituzione,
di giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale
nei confronti della legge regionale è quella del giudizio instaurato
dal Governo con l'impugnazione della legge già promulgata e
pubblicata;
che, pertanto, per effetto della indicata modificazione della
norma costituzionale, come questa Corte ha già statuito, i ricorsi
in precedenza introdotti, ai sensi del testo originario dell'art. 127
della Costituzione, nei confronti di deliberazioni legislative
regionali, sono divenuti improcedibili, mentre resta salva la
facoltà del Governo di promuovere nei confronti della legge
regionale, una volta promulgata e pubblicata, questione di
legittimità costituzionale nei termini previsti dal nuovo testo del
medesimo art. 127 (sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 65 del
2002): così consentendosi, fra l'altro, la prospettazione della
questione, se del caso, alla luce anche dei nuovi parametri
costituiti dalle altre disposizioni del titolo V, parte seconda,
della Costituzione, a loro volta modificate dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001;
che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai
sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve
essere dichiarato improcedibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte