Ordinanza n. 183/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 21Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa 18 giugno 1973 dalla Corte
d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Binta Alfredo
ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di
Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 21 e 25 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo
290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di
vilipendio della Repubblica;
che nel giudizio - in assenza di altre parti - è intervenuta la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
che della questione è stata disposta la trattazione in camera di
consiglio.
Considerato che con la sentenza n. 20 del 1974 questa Corte ha già
dichiarato non fondata - in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della
Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art.
290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di
vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate
dello Stato;
che i motivi posti a base di detta sentenza valgono a far ritenere
infondati anche i dubbi prospettati - con riferimento agli artt. 21 e
25 della Costituzione - in ordine alla previsione come reato del
vilipendio della Repubblica contenuta nel sopra menzionato art. 290
c.p., tanto più che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano
indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui
prevede come reato il vilipendio della Repubblica, sollevata, in
riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione, dalla Corte di
assise di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte