Ordinanza n. 183/1982
Altra decisione · depositata il 10/11/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60d.P.R. 130/1969
- art. 135d.P.R. 130/1969
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 42legge 132/1968
- art. 6legge 132/1968
- art. 66legge 132/1968
citata
- art. 42d.P.R. 130/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett.
a, e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, u.c., e
66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 6 della legge 10
maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale
sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez.
staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Sergiacomi Arturo contro
Ospedale civico "Renzetti" di Lanciano ed altri, iscritta al n. 6 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza di cui in epigrafe il TAR Abruzzi
solleva questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 60, lett. a e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in relazione
agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, per preteso contrasto con
l'art. 76 della Costituzione;
rilevato che, con sentenza n. 33 del 1982, questa Corte ha
dichiarato non fondata analoga questione;
considerato peraltro che, successivamente alla pubblicazione di
detta sentenza, la materia de qua è stata parzialmente regolata in
modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n.
402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n.
627;
che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto
onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla
fattispecie;
che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo
perche riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo cento
della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte