Ordinanza n. 183/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 153/1984
- art. 12d.l. 153/1984
- art. 14d.l. 153/1984
- art. 50d.l. 153/1984
- art. 77legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 24
maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici), promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Valle d'Aosta e Toscana, notificati il 25 e il 21 giugno 1984,
depositati in cancelleria rispettivamente il 28 successivo e il 6
luglio 1984 ed iscritti ai nn. 17 e 19 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 giugno 1984, la Regione
autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità
costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema
di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito
contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto di autonomia, 77,
115, 116, 119 e 136 della Costituzione;
che gli artt. 1, comma terzo, 2, 3 e 4 dello stesso d.l. 153/84
sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana, in riferimento agli
artt. 3, 77, 97 e 119 Cost., con altro ricorso notificato il 21 giugno
1984;
e che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri per dedurre la legittimità delle norme
censurate.
Considerato che i giudizi stessi vanno previamente riuniti per
essere decisi con unica ordinanza;
che, per altro, tutte le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili in quanto il decreto 153/1984 è nel frattempo decaduto
per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo
dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/1983);
né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n.
720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei
rapporti in base ad esso sorti ai sensi dell'ultima parte del citato
art. 77 (cfr. sentenze nn. 59/1982 e 129/1985).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, dalla Regione Valle
d'Aosta, in riferimento agli artt. 2, 12, 14, 50 Statuto speciale, 77,
115, 116, 119, 136 Cost.; e dalla Regione Toscana in riferimento agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte