Ordinanza n. 183/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 dicembre
1986, n. 880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo
1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul
ricorso proposto da Rita Moncada contro l'Ufficio del Registro
Successioni di Catania iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 la Commissione
tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita
Moncada contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.
ord. n. 716 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della
Costituzione, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle
aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), per la parte in
cui non ha previsto per le successioni non ancora definite in
conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1° luglio 1986, sia
pure con l'applicazione di coefficienti di adeguamento, la fascia
esente di L. 120 milioni con la conseguente violazione della parità
di trattamento su situazioni giuridiche identiche;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
non fondata;
Considerato che l'art. 11 della legge n. 880 del 1986 (tra l'altro
contraddittoriamente impugnata nel suo complesso), come già questa
Corte ha avuto modo di considerare, è espressione della ampia
discrezionalità del legislatore (v. da ultimo ord. n. 131 del 1988);
che non essendovi ragione per discostarsi da tali affermazioni,
la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle
aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte