Ordinanza n. 183/1993
Altra decisione · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 15Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 41-bisOrdinamento penitenziario
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona
nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso
depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del
registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e
giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la
sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art.
41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), "per la dichiarazione che non
spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la
sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di
controllo";
che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto
in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art.
1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei
detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte
del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione
delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorità giudiziaria
dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà
e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione.
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione
spetti a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,
attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e
110 della Costituzione);
che inoltre è lamentata in concreto la lesione di
un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella
conferita dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione
all'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni alla libertà ed
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile,
mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza
contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione
anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei
confronti del Ministro di grazia e giustizia;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al ricorrente della presente ordinanza;
b) che a cura del ricorrente il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Ministro di grazia e giustizia entro il termine
di gg. 30 dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte