Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1993

Altra decisione · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona

nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso

depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del

registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e

giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la

sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art.

41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), "per la dichiarazione che non

spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la

sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di

controllo";

che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto

in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art.

1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei

detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte

del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione

delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorità giudiziaria

dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà

e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione

spetti a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere

insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,

attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e

110 della Costituzione);

che inoltre è lamentata in concreto la lesione di

un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella

conferita dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione

all'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni alla libertà ed

alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile,

mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza

contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione

anche in punto di ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei

confronti del Ministro di grazia e giustizia;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al ricorrente della presente ordinanza;

b) che a cura del ricorrente il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Ministro di grazia e giustizia entro il termine

di gg. 30 dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte