Ordinanza n. 183/1995
Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25legge 47/1985
- art. 8legge 88/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo
comma e 12, comma 4, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985,
n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), promosso con
ordinanza emessa il 5 maggio 1994 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, su ricorso proposto da Danesin Giuliano
contro il Comune di San Biagio di Callalta, iscritta al n. 574 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Danesin Giuliano, nonché l'atto
di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Guido Viola per la Regione Veneto;
Ritenuto che nel corso del processo promosso con ricorso da
Danesin Giuliano avverso il provvedimento sindacale di diniego
dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione - da agricolo ad
artigianale e senza opere - di un annesso rustico, con vincolo di
destinazione costituito ai sensi della normativa regionale, il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con ordinanza del 5
maggio 1994 (r.o. n. 574 del 1994), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo comma, e 12, comma
4, della legge regionale del Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed
edificabilità delle zone agricole), in riferimento agli artt. 5, 97,
117 e 128 della Costituzione;
che, secondo il giudice remittente, le norme regionali,
prevedendo per gli annessi agricoli un vincolo di destinazione che
impedisce ogni variazione di destinazione d'uso sino all'eventuale
variazione dello strumento urbanistico, anche in assenza di opere,
contrasterebbero con l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
quale norma di principio che ha posto limiti al potere legislativo
regionale riservando a questo solo l'individuazione di criteri e
modalità per le variazioni della destinazione d'uso, mentre ha
attribuito ai Comuni la competenza - da esercitare mediante gli
strumenti urbanistici - ad assoggettare tali mutamenti ad
autorizzazione, nonché ad individuare gli ambiti territoriali da
disciplinare;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
della Giunta regionale del Veneto, concludendo per l'infondatezza
della questione;
che si è costituita la parte privata, concludendo per
l'illegittimità costituzionale;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per
il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito
l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, così
modificando la norma statale interposta nel giudizio di
costituzionalità;
che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di
incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di
questa Corte, essendo mutata la norma assunta quale termine di
raffronto della illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo al
quale spetta valutare se, alla luce della nuova disciplina, la
questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte