Ordinanza n. 183/1996
Altra decisione · depositata il 31/05/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 19 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico
di Rombi Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Roberto Lorenzini e Mauro Mellini per Rombi
Gennaro, e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1995, il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
risultante dal combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del
codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché
al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in
cui si prevede "che, a fronte della concessione di ufficio della
sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero
consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo
reato";
che l'ordinanza suddetta è stata pronunciata nel corso di un
processo penale a carico di persona precedentemente condannata alla
pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione
condizionale della stessa, per il reato di "rifiuto totale" del
servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso
delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa
disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della
prima sentenza;
che il giudice rimettente - respinte come manifestamente
infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità,
prospettate dalla difesa dell'imputato - ha invece dato seguito
all'istanza del pubblico ministero affinché venisse investita questa
Corte della sollevata questione di legittimità costituzionale,
esclusivamente in relazione all'ipotesi di nuovo processo per il
reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972,
nel caso di precedente condanna per il medesimo reato, con pena
condizionalmente sospesa in assenza di richiesta dell'imputato;
che, soltanto in relazione all'eventualità da ultimo indicata,
si sostiene nell'ordinanza che - qualora la persona che rifiuta il
servizio militare perseveri nel suo atteggiamento - la sospensione
condizionale si traduce in un danno per il condannato non
riconducibile alla sua condotta ma imputabile esclusivamente alla
volontà del giudice: danno consistente in ciò, che l'esonero dalla
prestazione del servizio militare (previsto dall'art. 8, terzo comma,
della legge n. 772 del 1972 come conseguenza dell'espiazione della
pena disposta dalla sentenza di condanna per il rifiuto del servizio
militare), a causa della sospensione della pena, non potrebbe operare
in conseguenza della condanna per il primo rifiuto, ma opererebbe
solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che, irrogando una
nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca del
"beneficio" precedentemente concesso;
che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8,
terzo comma, per evitare la "spirale delle condanne", conseguirebbe
contraddittoriamente dopo due (o tre: nel caso dell'art. 164, quarto
comma, del codice penale) sentenze di condanna aventi, come effetto,
il cumulo delle pene;
che tale sopraesposta disciplina dell'esonero dalla prestazione
del servizio militare di leva, in relazione all'ipotesi di precedente
condanna per il rifiuto del servizio militare medesimo con pena
condizionalmente sospesa ad iniziativa del giudice, è apparsa al
giudice rimettente di dubbia costituzionalità per violazione a)
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, in quanto essa presupporrebbe, ai fini dell'esonero,
un'ulteriore condanna e un ulteriore prolungamento della pena -
rispetto al caso in cui il beneficio della sospensione condizionale
non fosse concesso -, nonché b) degli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, in quanto il prolungamento della pena necessario
ai fini dell'esonero potrebbe apparire ingiustificato dal punto di
vista della finalità rieducativa, tenuto conto che esso deriverebbe,
in definitiva, non da un comportamento di colui che rifiuta il
servizio militare ma da un atto (la decisione giudiziale) del tutto
indipendente dalla sua volontà;
che, per tali motivi, il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale militare di Roma ha ritenuto la questione di
legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante,
investendo perciò questa Corte del suo esame;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che la predetta ordinanza del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale militare di Roma solleva il dubbio
circa la legittimità costituzionale della disciplina sopra detta -
con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta
dall'imputato - in quanto consente plurime condanne di colui che,
avendo rifiutato il servizio militare di leva, persiste nel rifiuto a
fronte di nuove chiamate alle armi;
che tale prospettazione presuppone, più in generale - in tutti i
casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna
per prima irrogata non segua l'espiazione della pena -, la
possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di
pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio
militare, possibilità che nel caso in esame nel giudizio a quo
riguarda l'ipotesi in cui la mancata espiazione della pena irrogata
per la prima volta dipenda dalla concessione d'ufficio della
sospensione condizionale;
che tale possibilità appare di dubbia conformità alla
Costituzione, sotto diversi profili, in particolare a) per violazione
dell'art. 3, sotto il profilo della razionalità, in quanto
contraddice la ratio dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del
1972, all'evidenza rivolto ad evitare quella "spirale delle condanne"
che in varie circostanze (a iniziare dalla sentenza n. 409 del 1989)
questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima e b) per
violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, i quali apprestano - secondo
la giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 467
del 1991 - una protezione costituzionale ai cosiddetti "diritti della
coscienza", in quanto la possibile comminazione di plurime condanne e
pene può condurre a una permanente pressione morale in vista di un
mutamento coatto della coscienza individuale;
che esiste un evidente rapporto di continenza e di
presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice
rimettente e la questione di costituzionalità nascente dai dubbi di
costituzionalità ora indicati circa la normativa più generale,
sicché la risoluzione della seconda è logicamente pregiudiziale
alla risoluzione della prima;
che, d'altra parte - come già osservato fin dall'ordinanza n.
100 del 1970, a proposito delle questioni di costituzionalità
relative a ipotesi di disparità di trattamento, ma con affermazione
suscettibile di estensione a tutti i casi in cui una questione ne
implica un'altra logicamente prioritaria (ordinanza n. 230 del 1975 e
sentenza n. 179 del 1976) -, il modo in cui occasionalmente sono
poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non
può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel
quale le norme denunciate sono inserite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui consente la ripetuta
sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già
condannato per i fatti ivi previsti, in riferimento agli articoli 2,
3, 19 e 21 della Costituzione;
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la
questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;
Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte