Ordinanza n. 183/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione
alla successiva lettera f) ed all'art. 2, primo comma, lettera d)
della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n 91 (Disciplina
dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3
ottobre 1996 dal Tar per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn.
693, 694, 695 e 696 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, adito in quattro diversi giudizi per l'annullamento di
altrettanti provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica emanati dal sindaco del comune di
Milano, con quattro ordinanze del 3 ottobre 1996, di contenuto
pressoché identico, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, secondo comma, numero 2, della legge 5
agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e
22, primo comma, lettera e) in relazione alla successiva lettera f)
ed all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge Regione Lombardia
5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della
decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e
successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118
della Costituzione;
che, ad avviso del Tar rimettente, l'art. 2, secondo comma,
numero 2, della legge n. 457 del 1978 si pone in contrasto con gli
artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un
organismo governativo il potere di fissare "principi direttivi" che
vincolano il legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado
di limitare ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una
materia trasferita alle regioni;
che, secondo i giudici a quibus, la norma regionale censurata
reca vulnus anche all'art. 3 della Costituzione, in quanto, recependo
i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe), prevede la decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio per il caso di godimento di un
reddito immobiliare che superi una determinata soglia, diversamente
da quanto disposto qualora l'assegnatario sia titolare di redditi di
natura diversa, nonostante la natura immobiliare del reddito non
costituisca di per sé un significativo indice di ricchezza;
che, osserva infine il tribunale amministrativo regionale, le
norme regionali violano gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
quanto prevedono la decadenza anche quando il reddito non derivi
dalla titolarità di diritti reali su "alloggi" discostandosi in tal
modo dai criteri dettati dal Cipe nella deliberazione 19 novembre
1981, i quali esprimono, ex art. 2, secondo comma, n. 2, legge n.
457, del 1978, un "principio direttivo" che vincola il legislatore
regionale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tre
dei quattro giudizi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha chiesto, negli atti di costituzione e nelle memorie
depositate in prossimità della camera di consiglio, che la questione
sia dichiarata inammissibile, ovvero infondata, e comunque sia
ordinata la restituzione degli atti, affinché il Tar proceda ad un
nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del
Cipe del 13 marzo 1995;
che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuto il Presidente
della Giunta regionale della Lombardia che, negli atti di intervento
e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio,
ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, dato che i giudici rimettenti non hanno esaminato se
le modifiche introdotte nella disciplina sulla decadenza
dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
influiscano sulla questione stessa e comunque ha insistito perché
essa sia rigettata, in quanto infondata.
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,
quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;
che i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale
della norma della legge regionale lombarda denunziata sostenendo che,
in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione Cipe del 19
novembre 1981, essa si porrebbe in contrasto sotto diversi profili
con l'art. 3 della Costituzione, nonché con gli artt. 115, 117 e 118
della Costituzione;
che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi
criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei
relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può
costituire oggetto di annullamento o di revoca;
che, benché la modificazione dei criteri per l'assegnazione
degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia
intervenuta anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza di
rimessione, il Tar non ha preso in esame tale ultima deliberazione
del Cipe e, conseguentemente, non ha esplicitato se il mutamento del
quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali
limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve
nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che,
secondo i giudici a quibus, inducono comunque a far ritenere la
perdurante rilevanza della questione, secondo quanto affermato da
questa Corte in fattispecie identica (ordinanza n. 402 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione alla
lett. f) ed all'art. 2, primo comma, lett. d) della legge Regione
Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e
della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e
successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115,
117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte