Ordinanza n. 184/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 77legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 521 ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici"), promosso con ricorso del Presidente della
Regione Toscana notificato il 25 settembre 1984, depositato in
cancelleria il 2 ottobre 1984 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi
1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 settembre 1984, la
Regione Toscana ha impugnato il d.l. 29 agosto 1984, n. 521
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 3, 77, 97 e 119 della
Costituzione;
che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza e la conseguente
reiezione del ricorso.
Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono
manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel
frattempo decaduto per mancata conversione in legge nel termine
prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/83;
ordd. 349, 360- 363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva
legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il
contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi
dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e
129/1985).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del d.l. 29 agosto 1984, n. 521
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte