Ordinanza n. 184/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi
quarto e quinto, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo
unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza
emessa il 1° giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario
S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova,
con ordinanza del 1° giugno 1990, ha denunciato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, comma
4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle
leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto
di credito mutuante di promuovere l'azione esecutiva nei soli
confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, anche se, nel
frattempo, l'immobile gravato da garanzia ipotecaria è stato
trasferito ad un terzo;
che la possibilità concessa "all'istituto di credito fondiario
di aggredire e far vendere i beni di proprietà di terzi, senza che
questi ne siano neppure portati a conoscenza (.. .. ..) esonerando il
creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste
dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile"
costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una grave violazione del
diritto di difesa del terzo proprietario;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del 1968
e 249 del 1984 è stata dichiarata non fondata e, successivamente,
manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel
presupposto che la possibilità di diretta ed immediata conoscenza
del processo esecutivo da parte dei successori ed aventi causa,
subordinata all'onere della previa notifica all'istituto di credito
del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di
difesa costituzionalmente garantito, in quanto l'eventuale mancata
partecipazione al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un
onere di facile adempimento, collegato ad una situazione di agevole
rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca;
che la normativa indicata nell'ordinanza di rimessione, quale
riferimento per un possibile riesame del predetto orientamento,
risulta già considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n.
249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto);
che per quanto attiene all'impossibilità per il terzo di
provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo
subingresso nel possesso dell'immobile e, quindi, l'illegittimità
della sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in
tale ipotesi, il trasferimento del bene, in seguito
all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio
1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario),
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte