Ordinanza n. 184/1992
Altra decisione · depositata il 16/04/1992 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 105Costituzione
- art. 110Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della
magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
depositato in Cancelleria il 20 marzo 1992, ed iscritto al n. 41 del
registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 marzo 1992, il
Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice
Presidente, a ciò delegato dal Presidente, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché
del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto
opposto dal Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo
decreto del Presidente della Repubblica, alla deliberazione di nomina
del Presidente della Corte d'appello di Palermo, nella persona del
dott. Pasquale Giardina, deliberazione adottata da esso Consiglio
nella seduta dell'11 dicembre 1991;
che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto
del rifiuto opposto dal Ministro, delle attribuzioni garantite ad
esso Consiglio da norme costituzionali in tema di provvedimenti sullo
stato dei magistrati e in particolare di conferimento di uffici
direttivi, e ha chiesto che sia dichiarato che non spetta al Ministro
il potere di non dare corso alla suindicata deliberazione; o, in via
subordinata, che non spetta al Ministro il potere di impedire,
"negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina", la
deliberazione stessa;
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione
spetti a questa Corte;
che, infatti, per un verso ciascuno degli organi fra i quali si
assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella
materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione
che, per altro verso, è lamentata in concreto la lesione di una
data attribuzione costituzionalmente garantita, qual è quella
conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine allo
status dei magistrati (art. 105 Cost.);
che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre,
atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della
presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di
ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di
grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati
agli organi indicati nel ricorso stesso entro il termine di giorni
trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte