Ordinanza n. 184/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 385Codice penale
- art. 53legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 60 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1999 dal pretore di
Nocera Inferiore, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 17 settembre 1999, il pretore
di Nocera Inferiore - nel corso di unprocedimento penale nei
confronti di un imputato del delitto di evasione (art. 385, terzo
comma, del codice penale) - ha sollevato, in riferimento all'articolo
3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui esclude
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi previste dagli artt. 53 e ss. della stessa legge al reato di
evasione ex art. 385, commi primo e terzo, del codice penale";
che il remittente premette che una precedente sentenza,
emessa nell'ambito dello stesso procedimento, con la quale
all'imputato era già stata applicata, ai sensi degli articoli 444 e
ss. del codice di procedura penale, la pena di mesi quattro di
reclusione, sostituita, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 689
del 1981, con la sanzione della libertà controllata per la durata di
mesi otto, è stata annullata dalla Corte di cassazione proprio per
la violazione del divieto di sostituzione della pena detentiva
stabilito dall'articolo 60 della citata legge in caso di condanna per
il reato di evasione;
che, ad avviso del remittente, quest'ultima disposizione
violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe
una irragionevole discriminazione rispetto ad altri reati
(segnatamente quelli di procurata evasione e di procurata
inosservanza di pena, rispettivamente previsti dagli artt. 386 e 390
del codice penale), i quali, pur essendo, sul piano del trattamento
sanzionatorio, di maggiore gravità, e pur appartenendo alla medesima
"classe" dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, sono
ammessi al regime delle sanzioni sostitutive;
che il giudice a quo richiamando quali tertia comparationis
le specifiche ipotesi criminose sopra indicate, ritiene di poter
superare le argomentazioni contenute nella sentenza n. 406 del 1997,
con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione
di legittimità costituzionale;
che, quanto alla rilevanza della questione, il pretore di
Nocera Inferiore ne afferma la sussistenza sulla base della duplice
considerazione che, da un lato, non opererebbe nella specie alcuna
delle preclusioni di ordine soggettivo di cui all'articolo 59 della
legge n. 689 del 1981, e, dall'altro, la pena da irrogare
eventualmente all'imputato per il reato di evasione, potrebbe
rientrare nei limiti previsti dall'articolo 53 della medesima legge
ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile - perché il giudicea quo avrebbe dovuto uniformarsi al
principio di diritto affermato nel medesimo procedimento dalla Corte
di cassazione - e comunque infondata.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta
dall'Avvocatura dello Stato non può essere accolta poiché, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, è consentito al giudice
di rinvio sollevare questione di legittimità costituzionale della
disposizione nell'interpretazione alla quale è vincolato in forza
del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (v., da
ultimo, ordinanze n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999);
che, con la sentenza n. 406 del 1997, richiamata dal
remittente, questa Corte ha già ritenuto non fondata analoga
questione di legittimità costituzionale, rilevando la non
omogeneità dei reati allora posti a raffronto (omicidio colposo e,
tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, frode
processuale e subornazione) rispetto al delitto di evasione;
che a conclusioni non diverse deve pervenirsi anche in
relazione ai nuovi tertia comparationis oggi indicati dal remittente
(reati di procurata evasione e di procurata inosservanza di pena,
sanzionati, rispettivamente, dagli articoli 386 e 390 del codice
penale), giacché questi non presentano caratteristiche di piena
omogeneità con il delitto di evasione, diversa essendo la posizione
di chi agevoli l'evasione o l'inosservanza della pena rispetto a
quella di chi volontariamente si sottragga alla esecuzione della pena
stessa;
che l'elemento che rende disomogenei i termini del giudizio
di eguaglianza e che appare idoneo a giustificare il diverso
trattamento ad essi riservato dal legislatore non consiste né nella
entità della pena edittale, che è anzi più grave nei due reati
ammessi al beneficio, né nella iscrivibilità dei reati nell'una
piuttosto che nell'altra classe, ma nella efficacia deterrente che
deve essere propria della pena e che, con riguardo alle sanzioni
sostitutive, per i caratteri oggettivi della condotta, non
irragionevolmente è stata ritenuta incomparabilmente minore, se non
addirittura inesistente, nell'ipotesi di evasione;
che, benché questa Corte abbia più volte auspicato un
intervento del legislatore teso a razionalizzare il sistema delle
sanzioni sostitutive e delle esclusioni oggettive, le quali, a causa
della consistente stratificazione normativa, possono effettivamente
dare luogo a incongruenze e disarmonie, la presente questione, nei
termini prospettati, deve essere dichiarata manifestamente infondata,
non essendo dato riscontrare alcuna arbitraria disparità di
trattamento tra le situazioni indicate dal remittente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte