Ordinanza n. 184/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 68d.lgs. 29/1993
- art. 76legge 59/1997
- art. 77legge 59/1997
- art. 45d.lgs. 165/2001
- art. 72d.lgs. 165/2001
- art. 69d.lgs. 165/2001
- art. 72d.lgs. 80/1998
- art. 69d.lgs. 80/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma
17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 2001 dal Tribunale
amministrativo per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 881 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale e dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Luciano Di Pasquale per la parte privata del
giudizio principale, Umberto Di Giovanni per l'Azienda ospedaliera S.
Maria della Misericordia e l'avvocato dello Stato Ignazio F.
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
domanda di una dipendente di un'azienda ospedaliera volta ad ottenere
il riconoscimento del proprio diritto alla restitutio in integrum con
l'obbligo della corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti e della
ricostruzione del rapporto, cessato nel 1997, in base alla normativa
succedutasi nel tempo, o, in via subordinata, al risarcimento del
danno in forma specifica ovvero, in ulteriore subordine, al
risarcimento del danno per equivalente, il Tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 19 luglio
2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma,
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
che la disposizione censurata stabilisce che "sono attribuite
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro
il 15 settembre 2000";
che il remittente premette che, essendo il ricorso stato
notificato il 13 settembre e depositato il 10 ottobre 1998, si
sarebbe verificata la decadenza prevista dall'art. 45, comma 17, del
d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto i giudizi amministrativi, a
differenza di quelli civili, iniziano non con la vocatio in ius, ma
con la vocatio iudicis, che si verifica con il deposito del ricorso
nella segreteria del giudice adito;
che il giudice a quo precisa altresì che la formulazione
della disposizione censurata non consentirebbe neanche di prendere in
considerazione l'interpretazione, talora prospettata, secondo la
quale i ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000 potrebbero essere
esaminati dal giudice ordinario, sicché, la conseguenza della
inosservanza del termine per adire il giudice amministrativo
comporterebbe l'estinzione del diritto di agire dinanzi a qualsiasi
giudice; da qui la rilevanza della questione;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
deduce, in primo luogo, il contrasto tra la disposizione censurata e
gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., in quanto, mentre l'art. 11,
comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicava,
quale criterio direttivo per l'esercizio della delega, quello di
"devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni [...] prevedendo misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso [...] prevedendo altresì un
regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti", il
legislatore delegato non si sarebbe attenuto a tale criterio, avendo
adottato una disposizione che, eccedendo dall'ambito della delega,
sembrerebbe finalizzata non a fronteggiare le esigenze del giudice
ordinario in vista della devoluzione ad esso delle controversie in
materia di pubblico impiego, quanto piuttosto a considerare le
esigenze del giudice amministrativo, nella giurisdizione esclusiva
del quale rientrano le controversie relative a periodi del rapporto
di lavoro anteriori al 30 giugno 1998;
che la medesima disposizione contrasterebbe, ad avviso del
remittente, anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il
trasferimento della giurisdizione dall'uno all'altro giudice avrebbe
dato luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di difesa
dei dipendenti pubblici, i quali non potrebbero più far valere i
propri diritti notificando il ricorso nel termine di prescrizione di
cinque anni e depositandolo entro trenta giorni dall'ultima notifica
nella segreteria del giudice adito, ma sarebbero esposti alla
decadenza dal diritto di agire in giudizio, pur esercitato
tempestivamente attraverso la notifica entro il 15 settembre, solo
perché la norma in questione stabilisce, per ragioni organizzative,
un limite temporale per il deposito;
che, prosegue il remittente, alla compressione del diritto di
agire in giudizio si accompagnerebbe anche una ingiustificata
disparità di trattamento in danno dei dipendenti che debbano far
valere diritti relativi a periodi del rapporto di lavoro anteriori al
30 giugno 1998, per i quali soltanto sarebbe previsto un termine di
decadenza, mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici che debbono
agire dinanzi al giudice ordinario ovvero dinanzi al giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del
1993, varrebbero gli ordinari termini di prescrizione;
che si è costituita la parte privata del giudizio
principale, contestando innanzitutto le argomentazioni del Tribunale
amministrativo regionale in ordine all'intervenuta decadenza per
essere stato il ricorso depositato dopo il 15 settembre 2000, dal
momento che nell'ordinamento non si rinverrebbe alcuna disposizione
che, stabilendo un termine di decadenza per l'esercizio in giudizio
di diritti o interessi, imponga che entro il medesimo termine di
decadenza debba essere effettuata, non solo la notifica del ricorso,
ma anche il deposito dello stesso;
che, inoltre, rileva la difesa della parte privata, il
remittente non si sarebbe prospettato il problema della
applicabilità, nel caso di specie, della sospensione feriale dei
termini, che avrebbe comportato la tempestività del deposito
dovendosi aggiungere al termine del 15 settembre i quarantacinque
giorni della sospensione feriale;
che, prosegue la parte privata, ove non si dovesse ritenere
che la disposizione censurata non esclude la possibilità di
proporre, dopo il 15 settembre 2000, le domande relative a periodi
del rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998, dinanzi al
giudice ordinario, la disposizione stessa sarebbe costituzionalmente
illegittima in riferimento a tutti i parametri indicati
nell'ordinanza di rimessione;
che in particolare, con riferimento alla dedotta violazione
dell'art. 76 Cost., la scelta del legislatore delegato all'evidenza
non rientrerebbe nei limiti della delega, dal momento che la
possibilità di dettare norme transitorie in ordine ai giudizi
pendenti, contemplata nell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge
n. 59 del 1997, si riferirebbe solo ai giudizi di cui agli artt. 33 e
34 del d.lgs. n. 80 del 1998;
che tuttavia, conclude la parte privata, una pronuncia di
illegittimità potrebbe essere evitata se si ritenesse che la
formulazione dell'art. 45, comma 17, non sia preclusiva dell'azione
dinanzi al giudice ordinario oltre il 15 settembre 2000, come del
resto sembrerebbe potersi desumere dal fatto che il d.lgs. 31 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'abrogare, tra
l'altro, l'art. 45, comma 17, ne ha riprodotto il contenuto
all'art. 69, comma 7, apportando ad esso una modificazione del
seguente tenore: "le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998)
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000";
che si è costituita nel presente giudizio anche l'Azienda
ospedaliera S. Maria della Misericordia, eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità della questione, dal momento che lo stesso
remittente avrebbe prospettato l'eventualità che la disposizione
censurata potrebbe interpretarsi nel senso che la stessa non sia
preclusiva della possibilità che i ricorsi proposti dopo il
15 settembre 2000 possano essere esaminati dal giudice ordinario;
che, ad avviso della difesa dell'Azienda ospedaliera, la
questione sarebbe comunque infondata, in quanto la ratio del criterio
direttivo contenuto nell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge
n. 59 del 1997 non sarebbe quella individuata dal remittente, e
consistente nella esigenza di evitare il sovraccarico di lavoro per
il giudice ordinario, bensì quella di definire tempi e modalità di
passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria dando
subito vita ai nuovi assetti di distribuzione del carico di lavoro
tra giudice ordinario e giudice amministrativo ed evitando così un
periodo transitorio troppo lungo;
che, quanto alla dedotta violazione degli articoli 3 e 24
della Costituzione, la parte privata rileva che la garanzia del
diritto di difesa non potrebbe impedire l'imposizione all'esercizio
di facoltà o poteri di limitazioni temporali, al fine di accelerare
il corso della giustizia, e che il diritto di difesa sarebbe
diversamente modulabile dal legislatore, il quale può disciplinarne
l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, con l'unico limite
della irrazionalità delle scelte, certamente non superato nel caso
di specie, posto che proprio la individuazione di un termine per la
proposizione delle domande al giudice amministrativo risponderebbe ad
esigenze di certezza e di semplificazione, impedendo il protrarsi di
una situazione che imporrebbe ai dipendenti pubblici di adire due
giudici diversi per la tutela dei propri diritti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:
la disposizione censurata, abrogata dall'art. 72, comma 1, lettera
bb), del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, ma riprodotta dall'art. 69,
comma 7, del medesimo d.lgs., si limiterebbe infatti ad operare una
mera ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro e giudice amministrativo, utilizzando lo
strumento della decadenza legato a un determinato limite temporale,
pienamente compatibile con i principia costituzionali.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 19 luglio 2001, dubita
della legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
che il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112/L,
ed entrato in vigore il successivo 24 maggio, ha, all'art. 72, comma
1, lettera bb), disposto l'abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18, e che,
all'art. 69, comma 7, ha riprodotto la disposizione contenuta
nell'art. 45, comma 17, del citato d.lgs. n. 80 del 1998,
modificandone la formulazione;
che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale
oggetto del presente giudizio, ha omesso di prendere in esame
l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e
della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69,
comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha quindi svolto
alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della
disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi
a lui pendente;
che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001; n. 590 del 2000;
n. 162 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte