Ordinanza n. 185/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
secondo, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10
(vincoli di inedificabilità) promossi dal Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna con cinque ordinanze emesse il 9 novembre
1977 e con due ordinanze emesse il 25 marzo 1977, rispettivamente
iscritte ai nn. 325, 326, 327, 328, 329, 473 e 474 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 175 e 230 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Nadotti Emilio e di Bocchi Priamo
e Pietro e gli atti di intervento del Presidente della Regione
Emilia-Romagna;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 -
recante, tra l'altro, norme provvisorie in materia urbanistica - in
quanto detta disposizione, stabilendo che i vincoli urbanistici (di cui
al primo comma) sono efficaci anche se previsti in programmi di
fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge, prende in considerazione e disciplina situazioni
giuridiche verificatesi anteriormente alla data suddetta, con ciò
contravvenendo al principio generale della legislazione statale di
irretroattività delle norme giuridiche.
Considerato che peraltro la suddetta disposizione, già impugnata
per gli stessi motivi dal medesimo TAR con una precedente ordinanza, è
stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima con la
sentenza n. 91 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione
Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 91 del 1982 - sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia- Romagna con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte