Ordinanza n. 185/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 21legge 154/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma,
del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21,
primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti
in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del
reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli mponibili e contenimento delle elusioni, nonché in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
promossi con n. 7 ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari,
iscritte rispettivamente ai nn. 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 695
del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di più procedimenti penali, instaurati a
carico di sostituti di imposta per il reato di mancato versamento
all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate ai dipendenti,
il Tribunale di Cagliari, con ordinanze di identico contenuto, emesse
il 2 luglio (reg. ord. nn. 675, 676, 677, 678 e 695 del 1990), il 7
luglio (reg. ord. n. 679 del 1990) e il 9 luglio 1990 (reg. ord. n.
680 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
(Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul
reddito delle persone fische e versamento di acconto delle imposte
sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e
di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento
delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative), convertito con modificazioni nella legge 27
aprile 1989, n. 154, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo parte dalla considerazione che il citato
art. 21 aveva previsto, come termine ultimo per la presentazione da
parte dei sostituti d'imposta dell'istanza diretta alla definizione
delle violazioni tributarie ivi considerate, la data erroneamente
indicata nel "31 novembre 1989", senza che fosse così consentito di
stabilire a quale data il legislatore intendesse riferirsi, potendo
quest'indicazione normativa prestarsi a più interpretazioni;
che lo stesso giudice, ricorda che l'art. 2, ultimo comma, del
decreto di amnistia n. 75 del 1990, prendendo atto dell'errore, aveva
stabilito che "in conseguenza della errata indicazione del termine
del 31 novembre 1989.. .. .. si considerano regolarmente adempiuti
gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989", e che, così
facendo, la norma ha introdotto irragionevolmente un termine quando
questo era ormai decorso, favorendo in modo ingiustificato coloro che
avevano presentato l'istanza di definizione nel mese di dicembre (e
quindi originariamente in ritardo), rispetto a coloro che avevano
omesso di proporre l'istanza in parola, ritenendo ormai scaduto il
relativo termine di presentazione;
che, inoltre, la disparità di trattamento sarebbe ancor più
evidente per quei contribuenti - sostituti d'imposta che, come nella
specie, hanno interamente adempiuto i propri debiti nei confronti
dell'Erario;
che, quindi, la rilevanza della questione sarebbe, sempre ad
avviso del giudice a quo, determinata dalla considerazione che una
pronuncia della Corte, demolitoria delle norme denunciate nella parte
in cui prevedono il termine di scadenza della proposizione della
detta istanza, consentirebbe agli imputati di servirsi della
procedura dettata dalla legge n. 154 del 1989, per godere della causa
estintiva ivi prevista;
che in tutti i giudizi (eccettuato quello iscritto al reg. ord.
n. 676 del 1990) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della questione,
sia in quanto tendente alla riapertura sine die del termine di
proposizione dell'istanza di definizione - termine che invece il
legislatore discrezionalmente ha ritenuto di ancorare dapprima al 30
novembre 1989 e quindi al 31 dicembre 1989 - sia per difetto della
rilevanza, non avendo gli imputati nei giudizi a quibus presentato
alcuna istanza di definizione, sia pure tardiva.
Considerato, in punto di fatto, che alla correzione dell'errore,
contenuto nell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 prima della
sua conversione in legge, si era provveduto con "avviso di rettifica"
riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989;
che la questione, per come è prospettata, comporterebbe una
decisione con la quale la Corte dovrebbe, nella sostanza, riaprire i
termini per la presentazione delle istanze di definizione di talune
violazioni tributarie o fissare un nuovo termine di decadenza, così
interferendo nelle scelte discrezionali rimesse alla esclusiva
competenza del legislatore;
che quindi la questione, in accoglimento della prima eccezione
formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, deve ritenersi
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del
d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo
comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fische e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del
reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte