Ordinanza n. 185/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di
Campobasso sui ricorsi riuniti proposti dalla I.M.P.R.E.D.A.C.T. -
Immobiliare S.a.s. di Pace Nicola e Storto Francesco Paolo contro
l'Ufficio del registro di Termoli, iscritta al n. 334 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto
l'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'INVIM
decennale, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con
ordinanza emessa il 12 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili);
che, ad avviso del rimettente, l'imposta prevista dalla norma
impugnata, essendo collegata "al solo fatto della titolarità
dell'immobile" per un decennio, si risolverebbe, "anche se la
liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale
di valore", in una imposizione sul patrimonio in violazione del
principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.;
che, sotto un diverso aspetto, la stessa norma sarebbe lesiva
dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di
trattamento che si verrebbe a determinare tra le società soggette
all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, dovrebbe escludersi la
violazione, nella specie, dell'art. 53 della Costituzione in quanto
l'incremento dei valori immobiliari colpito dall'imposta
costituirebbe, secondo quanto statuito da questa Corte, sicuro indice
di capacità contributiva;
che, sempre secondo l'Avvocatura, una disciplina
differenziata tra persone fisiche e persone giuridiche non sarebbe,
altresì, in contrasto con il criterio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost., realizzando, al contrario, l'INVIM decennale "una
finalità perequativa a vantaggio delle persone fisiche, che - a
differenza delle persone giuridiche - sono assoggettate all'INVIM
anche in caso d'acquisto per successione legittima".
Considerato che questa Corte ha reiteratamente dichiarato non
fondata la presente questione di legittimità costituzionale in
relazione ad entrambi i parametri evocati dalla commissione
rimettente, affermando, da un lato, che gli incrementi di valore
colpiti dall'imposta costituiscono "sicuro indice di capacità
contributiva" (sentenza n. 126 del 1979) e dall'altro che proprio la
periodicità dell'imposta evita che si verifichi la disparità di
trattamento a svantaggio delle persone fisiche, rivelando così la
sua finalità perequativa" (sentenza n. 239 del 1983);
che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o
comunque tali da indurre questa Corte a mutare il precedente
indirizzo giurisprudenziale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte