Ordinanza n. 185/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 2000
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di V. C., iscritta al
n. 262 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Padova, ha premesso, in fatto, che, nel corso
della udienza preliminare a carico di un imputato già dichiarato
contumace, il pubblico ministero ha proceduto, a norma dell'art. 423,
comma 1, cod. proc. pen., alla modifica della imputazione - in quanto
il fatto era risultato diverso da come descritto nella richiesta di
rinvio a giudizio ed era inoltre emerso dagli atti un reato connesso
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del codice di rito - chiedendo,
peraltro, "la notifica del verbale d'udienza, per estratto,
all'imputato contumace, ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.,
applicabile per analogia", ed eccependo, in caso di diversa
interpretazione del disposto normativo, la illegittimità
costituzionale dell'art. 423 cod. proc. pen., per violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
che il medesimo giudice, favorevolmente delibando tale
eccezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del richiamato
art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel
corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la
modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il
verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace;
che a parere del giudice rimettente sarebbe ravvisabile una
violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, considerato che la
disciplina della contumacia introdotta per l'udienza preliminare
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è del tutto assimilabile a
quella propria della fase dibattimentale, si determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento - previsto rispettivamente
dagli artt. 423 e 520 cod. proc. pen. - in merito alla conoscibilità
della modifica della imputazione, "fra imputati soggetti a tale
modifica nell'udienza preliminare e imputati soggetti alla stessa
modifica nell'udienza dibattimentale";
che parimenti vulnerato risulterebbe anche l'art. 111 Cost.,
in quanto non sarebbe assicurato "un effettivo contraddittorio fra le
parti, in condizione di parità, una tempestiva informazione
dell'imputato sull'accusa effettivamente contestatagli, e,
soprattutto, le condizioni necessarie all'imputato per preparare la
propria difesa, ad esempio scegliendo la via di un'istanza di
applicazione della pena in ordine alla modificata imputazione".
Considerato che il giudice a quo pone a oggetto delle proprie
doglianze la specifica disciplina, dettata dall'art. 423, comma 1,
cod. proc. pen. in tema di modifica del capo di imputazione nel corso
della udienza preliminare, nella parte in cui prevede che, in caso di
assenza dell'imputato, tale modifica viene comunicata al difensore,
il quale rappresenta l'imputato ai fini della contestazione;
che a tal proposito il rimettente, dopo aver sottolineato le
profonde innovazioni introdotte nel regime della udienza preliminare
dalla legge n. 479 del 1999, rappresentate in particolare dalla
estensione a tale fase di una disciplina della contumacia del tutto
analoga a quella prevista per il dibattimento, reputa ormai priva di
ragionevolezza ed in contrasto con il principio sancito dall'art. 3
della Costituzione, la peculiare previsione oggetto di impugnativa,
ove posta a raffronto con il diverso trattamento normativo riservato
dall'art. 520 del codice di rito alla omologa ipotesi della modifica
della imputazione nei confronti dell'imputato assente o contumace in
dibattimento, stabilendosi, infatti, per tale ipotesi, il necessario
inserimento della nuova contestazione nel verbale del dibattimento e
la relativa notificazione per estratto all'imputato;
che a parere del giudice rimettente, la mancata estensione di
tale ultima garanzia alla norma oggetto di impugnativa si
tradurrebbe, anche, in una violazione dell'art. 111 della Carta
fondamentale, giacché l'omessa notificazione all'imputato contumace
o assente della modifica del capo di imputazione non assicurerebbe un
effettivo e paritetico contraddittorio, né le condizioni necessarie
per preparare una adeguata difesa;
che le deduzioni svolte dal giudice a quo si fondano
sull'erronea premessa di ritenere fra loro comparabili disposizioni
iscritte all'interno di fasi processuali del tutto eterogenee, quali
sono, da un lato, l'udienza preliminare, e, dall'altro, il
dibattimento di primo grado;
che, al riguardo, deve sottolinearsi come le pur
significative e rilevanti modifiche che la legge n. 479 del 1999 ha
apportato alla disciplina della udienza preliminare, pur avendo
contribuito a ridefinire, in termini di maggior pregnanza, la
struttura, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase, non ne
hanno tuttavia mutato le connotazioni eminentemente processuali che
ne contraddistinguono l'essenza;
che al di là delle segnalate innovazioni, infatti, la
funzione della udienza preliminare era e resta quella di verificare -
sia pure alla luce di una valutazione "contenutistica" più
penetrante rispetto al passato - l'esistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal pubblico
ministero, cosicché, ad una richiesta in rito, non può non
corrispondere, in capo al giudice, una decisione di eguale natura,
proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non
superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale;
che in tale prospettiva, il mutamento del quadro di accusa
ben può ricevere, dunque, quanto a modalità di contestazione, una
disciplina difforme e più snella rispetto a quella dettata per il
dibattimento, posto che in tale ultima fase lo sviluppo delle serie
probatorie e l'oggetto del contraddittorio si proiettano, non verso
una statuizione destinata unicamente a regolare il futuro iter del
processo - quale è la decisione che conclude l'udienza preliminare -
ma verso una sentenza chiamata a definire direttamente il merito
della regiudicanda e suscettibile di assumere i caratteri e la
"forza" del giudicato;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamenta infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte