Ordinanza n. 185/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 68legge 59/1997
- art. 68d.lgs. 546/1993
- art. 33d.lgs. 546/1993
- art. 29d.lgs. 546/1993
- art. 29legge 59/1997
- art. 5legge 205/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso, con ordinanza
emessa l'11 aprile 2001, dal Tribunale di Genova, nel procedimento
civile vertente tra Zanon Paola e il Ministero del tesoro ed altro,
iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'INPDAP nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Francesco Amirante;
Uditi l'avvocato Maria Ravano Marini per l'INPDAP e l'avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da una
dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro
e l'INPDAP, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla
pensione e la condanna dell'INPDAP a corrisponderla, il Tribunale di
Genova, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in
riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
"nella parte in cui, modificando l'art. 68, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni
devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica
dei pubblici dipendenti al giudice ordinario".
Considerato che, secondo il giudice remittente, mentre il citato
art. 68, come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546, faceva salva la giurisdizione della Corte
dei conti in materia pensionistica, l'art. 29 del d.lgs. n. 80 del
1998, attribuendo al giudice ordinario le controversie di lavoro
senza eccettuare le controversie pensionistiche già rientranti nella
giurisdizione della Corte dei conti e, quindi, devolvendole al
giudice ordinario, avrebbe ecceduto dai limiti della delega di cui
all'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
che, in considerazione della natura regolatrice della
giurisdizione attribuita all'art. 29 citato e del principio della
"perpetuatio jurisdictionis", la sua abrogazione ad opera del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta in linea di principio
un nuovo giudizio di rilevanza da parte del remittente;
che l'affermazione del giudice remittente che solo l'espressa
salvezza contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, aveva l'efficacia
di mantenere ferma la giurisdizione della Corte dei conti in materia
pensionistica è dovuta ad una lettura incompleta e metodologicamente
non corretta della normativa in materia;
che il giudice remittente, infatti, ha omesso di valutare che
l'espressa affermazione della permanenza della giurisdizione della
Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti era
correlativa all'altrettanto espressa indicazione delle controversie
previdenziali ed assistenziali come rientranti tra quelle attribuite
alla giurisdizione del giudice ordinario;
che, adottata dal legislatore del 1998 una tecnica
legislativa diversa con la scomparsa dell'elenco dettagliato dei tipi
di controversie devolute al giudice ordinario, non vi era più
ragione di far salve le attribuzioni della Corte dei conti;
che, soprattutto, il giudice remittente non ha tenuto
presente l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa), il quale regola lo svolgimento
dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti
presupponendone con ciò la giurisdizione;
che il giudice a quo è incorso quindi in errore sul
presupposto interpretativo, ritenendo che la norma impugnata abbia
attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie
aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
che la questione è pertanto manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'art. 77
della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte