Ordinanza n. 186/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 332
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1982 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Scherer Hans
Peter, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Zueg Matthias Paul, iscritta al n. 280 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Sideropoulos Jordanis, iscritta al n.
453 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Nicolaos Georgiov ed altri, iscritta al
n. 467 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 22 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli
sull'appello proposto dal P.M. nel procedimento penale a carico di
Edington Henriquez ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che la Corte di cassazione, con due ordinanze del 22
febbraio 1982 e del 5 novembre 1982, e il Tribunale di Napoli, con tre
ordinanze del 7 marzo 1983, del 22 marzo 1983 e del 24 marzo 1983,
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, ultimo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), nella parte in cui impone la
carcerazione preventiva ed il divieto di liberazione nei confronti
degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende;
ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, i
giudizi vanno riuniti;
considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte con
la sentenza n. 215 del 18 luglio 1983, la quale ha dichiarato, fra
l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma,
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero
quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria
per il pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo
comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole
"o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la
cauzione o la malleveria".
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
relativamente alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione
preventiva e vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli
stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende, parti già
dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 215 del 18
luglio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte