Ordinanza n. 186/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 363/1993
- art. 4legge 363/1993
usata come parametro
citata
- art. 9legge 363/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17
settembre 1993, n. 363, recante: "Disciplina della proroga degli
organi amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria
notificato l'11 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 14
successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli
artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione,
talune norme del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina
della proroga degli organi amministrativi);
che la ricorrente rileva che l'art. 9 del decreto-legge
impugnato - secondo cui "le disposizioni . (del decreto) operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a
quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi
generali ivi contenuti" - se pure con una formulazione che attenua
l'impatto sull'autonomia regionale rispetto alle precedenti versioni,
ancor più lesive, dei provvedimenti d'urgenza reiterati dal Governo
nella specifica materia (decreti-legge nn. 381 e 439 del 1992, 7, 69,
150 e 239 del 1993, tutti non convertiti in legge, di cui alcuni già
impugnati dalla medesima regione), non elimina del tutto la
violazione delle competenze regionali, tenuto conto che con la legge
regionale 5 agosto 1992, n. 13 è stata emanata la disciplina delle
nomine di competenza della regione al fine di evitare il fenomeno
della prorogatio alla scadenza, in coerenza con l'art. 97 della
Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del
1992 di questa Corte;
che, pertanto, ove la norma impugnata fosse interpretata come
abrogativa della legge regionale e tale da rendere il decreto-legge
direttamente applicabile nella regione, in ogni suo istituto, la
disciplina denunziata sarebbe invasiva della competenza
costituzionalmente riconosciuta in capo alla ricorrente, e in
particolare lo sarebbero:
a) l'art. 4, comma 2, che, attribuendo la competenza sulle
designazioni o nomine per la rinnovazione degli organi scaduti, in
caso di inerzia degli organi collegiali, ai presidenti di detti
organi, violerebbe sia la competenza regionale in materia di
ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117
della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della
Costituzione), in quanto inciderebbe sulle norme che regolano le
competenze degli organi collegiali, creando ex novo una competenza
dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta
disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122
della Costituzione, per le nomine di competenza del Consiglio
regionale, attesa la configurazione del presidente di detto organo,
che non è autonomo rispetto al Consiglio stesso da cui è eletto per
dirigerne i lavori (art. 122, terzo comma, della Costituzione) né ha
rilevanza esterna propria, a differenza del Consiglio, della Giunta e
del Presidente di questa (art. 121, primo comma, della Costituzione);
b) l'art. 3 che, sul regime di proroga degli organi
amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limitando la
competenza degli organi prorogati e sanzionando come illegittimi gli
atti posti in essere fuori dei limiti ivi previsti, inciderebbe sulla
competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della
Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6
che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi
scaduti;
c) l'art. 8, che, convalidando gli atti di ricostituzione di
organi scaduti adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, da presidenti di organi collegiali, in sostituzione dei
competenti collegi, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della
Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d),
della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali in materia
di organizzazione di uffici ed enti, impedendo alle regioni di
revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere
diversamente in ordine agli organi scaduti, così rispristinando
l'ordine naturale delle competenze;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza
delle questioni;
Considerato che il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18
novembre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ordinanze nn. 133 e 32 del 1994), le questioni
sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del
decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina della proroga
degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt.
77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla
Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte