Ordinanza n. 186/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio
1995 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di
Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 955 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 4 dicembre 1996 dal
pretore di Milano sull'istanza proposta da Magnoni Santina, iscritta
al n. 78 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 27 maggio
1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice
penale, "nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio
della continuazione ai reati colposi";
che un'analoga questione ha sollevato pure il pretore di Milano,
con ordinanza del 4 dicembre 1996, sempre denunciando, per violazione
del principio di eguaglianza, l'art. 81, secondo comma, del codice
penale, "nella parte in cui non consente l'applicazione del vincolo
continuativo anche a fattispecie colpose, ove riconducibili ad un
unitario atteggiamento inerte e negligente, sotto il profilo
squisitamente psicologico";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità
o di infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano una identica
questione e che, dunque, i giudizi devono essere riuniti;
che i giudici a quibus preso atto dell'interpretazione
giurisprudenziale, costante nell'escludere il ricorso all'istituto
della continuazione fra reati colposi, richiedono a questa Corte un
intervento che, muovendo dalla asserita compatibilità tra i delitti
colposi e il detto istituto, pervenga ad una pronuncia di tipo
additivo che, in contrasto con l'interpretazione propria del "diritto
vivente", consenta l'applicazione del regime del reato continuato
pure nella materia dei reati colposi, così da eliminare dal sistema
un'irragionevole disparità di trattamento tra chi commetta
intenzionalmente plurime violazioni della legge penale, assoggettato
al più mite regime del cumulo giuridico, e chi commetta, invece, non
intenzionalmente le stesse violazioni, assoggettato, invece, al più
severo regime del cumulo materiale;
che, però, le situazioni poste a confronto sono profondamente
diverse non risultando ipotizzabile in materia di reati colposi
l'identità del disegno criminoso che costituisce l'elemento
unificatore delle singole violazioni e che, quindi, giustifica
l'applicabilità del cumulo giuridico anziché del cumulo materiale;
che la questione è, quindi, manifestamente infondata perché
l'inoperatività della disciplina della continuazione in materia di
reati colposi trova una giustificazione non irragionevole proprio
nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno
criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato
commesso con dolo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma,
del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Brescia e dal pretore di Milano con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte