Ordinanza n. 187/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno
1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 272, settimo comma,
del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede come
causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo
impedimento dell'im- putato a comparire perché chiamato
contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorità
giudiziaria";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di
durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il
dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento
dell'imputato - ipotesi nella quale il giudice a quo riconduce
l'impossibilità per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due
o più procedimenti - è configurata dall'art. 272, settimo comma,
del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione
o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore
proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare
personalmente al processo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte