Ordinanza n. 187/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo
comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa
con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di
secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio
contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,
con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge
13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei
coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la
dichiarazione dei redditi;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe
in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che,
presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti
propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe
obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del
tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli
rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o
infondata;
Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316
del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto
entrambi i profili, manifestamente infondata;
che il giudice a quo non propone argomentazioni nuove tali da
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte