Ordinanza n. 187/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 20legge 47/1985
citata
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies
aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, iscritta al
n. 789 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, nel corso di un procedimento
penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, con ordinanza emessa il 9
giugno 1993 (R.O. n. 789 del 1993), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al d.-l. 27
giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto - e, quindi, ogni intervento edilizio compiuto, in
zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta
autorizzazione regionale - con le sanzioni previste dall'art. 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella
parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sul piano sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto
che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che a quello che
tale autorizzazione abbia conseguito, si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza
e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al disposto
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma della quale la
concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali da essa
previsti in materia edilizia;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione non
fondata con la sentenza n. 269 del 1993, e, quindi, manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 510 del 1993;
che non sono stati addotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi
una diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 10 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte