Ordinanza n. 187/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e
sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 6
(esattamente: 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n.
26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,
relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive"), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal
pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento
penale a carico di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritta al n.
958 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 20, primo
comma, lettera b), della legge n. 47 del 1985, per avere realizzato
senza concessione "una base aeroportuale costituita da un capannone
di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio
industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci", il
pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza
emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19
agosto 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto
1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive) - come modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5)
della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, - nella parte
in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la
concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione
non adibiti ad uso abitativo;
che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel medesimo
giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile 1993, era
stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo esame della
rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era sopravvenuta la
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di sanare gli abusi
edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art. 39), con la
conseguente estinzione del reato;
che il pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione,
avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edilizio
diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato non
sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legittimità
costituzionale, con le motivazioni già espresse nella precedente
ordinanza, cui si riporta e che allega in copia;
che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata
consentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del
sindaco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali
implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria la
concessione edilizia;
che, ad avviso del Pretore, la norma denunciata sarebbe in
contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché
la sottrazione al regime della concessione determinerebbe
l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale,
costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di
legge statale in materia penale. Inoltre si determinerebbe anche una
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)
per la disparità di trattamento tra i cittadini, che, per una
medesima condotta, sarebbero sanzionati penalmente nel restante
territorio nazionale, ma non lo sarebbero, senza alcuna
giustificazione, nella sola Regione siciliana;
che la Regione Siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
perché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della
presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte
dell'imputato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata
infondata.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla
Regione Siciliana non può essere accolta, giacché il giudice
rimettente ha motivato - con valutazioni dei fatti di causa che non
spetta alla Corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28
del 1996) - in ordine alla persistente rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, non essendo la domanda di condono
presentata dall'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto
relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della
contestazione penale;
che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia,
manifestamente infondata, essendo erronea la premessa interpretativa
delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dalla norma
regionale denunciata la costruzione, con l'autorizzazione anziché
con la concessione edilizia, di edifici ad uso non abitativo ad una
sola elevazione realizzati con strutture prefabbricate;
che, invece, la espressione "impianto di prefabbricati ad una
sola elevazione non adibiti ad uso abitativo", deve essere
interpretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del
contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di "impianto" di
prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati prima
dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di
modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad
una sola elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante
l'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica limiti
dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare
una trasformazione urbanistica del territorio;
che "l'impianto di prefabbricati" è compreso, nella disposizione
denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta
l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta
sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un
nuovo o maggiore carico urbanistico;
che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato
l'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 nel
senso che l'espressione "impianto di prefabbricati ad una sola
elevazione non adibiti ad uso abitativo" si riferisce a costruzioni
prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti
delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente
rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del
territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni,
per la quale si rende necessaria la concessione edilizia;
che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta dagli
orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della
disposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale
territorio e ambiente 20 luglio 1992, n. 2/1992), considera
necessaria la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a
capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda
soltanto l'impianto di modesti volumi già prefabbricati in
stabilimento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da
non comportare oneri di rilievo in termini urbanistici;
che l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985,
comprendendo tra le opere soggette alla sola autorizzazione quelle
che non determinano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto
con i principi della legislazione dello Stato;
che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale
muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto
1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive), come modificato dall'art. 5 della legge regionale siciliana
15 maggio 1986, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Catania,
sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte