Ordinanza n. 187/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 14Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 20d.P.R. 394/1999
- art. 1Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 14d.P.R. 394/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con
ordinanze emesse il 25 gennaio (n. 2 ordinanze) e il 23 gennaio (n. 6
ordinanze) 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
rispettivamente iscritte dal n. 348 al n. 355 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo contenuto in data 23
e 25 gennaio 2001 (r.o. da n. 348 a n. 355 del 2001), il Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e
dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato
all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro
quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata
convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti
di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza
pubblica;
che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui
non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con
provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria", e, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto
legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui
non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di
fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento
amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della
comunicazione al giudice dell'inizio della misura";
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, il
provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,
contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di
legittimità costituzionale, ha disposto "la cessazione del
trattenimento" dello straniero, trattenimento che costituiva
l'oggetto del giudizio di convalida;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto, riportandosi alle deduzioni già
svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, che le questioni
siano dichiarate inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente, nel promuovere le questioni di legittimità
costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del
trattenimento" dello straniero, sicché ricorre la medesima
fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e
n. 297 del 2001, si è pronunciata nel senso della manifesta
inammissibilità;
che la censura rivolta nei confronti dell'articolo 20 del
d.P.R. n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione
che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e
dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in
riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte