Ordinanza n. 188/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 34/1987
usata come parametro
- art. 174Codice penale
- art. 79Costituzione
- art. 79legge 34/1987
- art. 87legge 34/1987
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal
terrorismo), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal
Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta
da Cesaroni Fernando ed altri, iscritta al n. 410 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che Cesaroni Fernando, Rocazzella Adriano, Benedetti
Sonia, Fagiano Marco e Longo Ciro, tutti condannati con sentenza
definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno proposto, a norma
dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, istanza per la
riduzione delle pene loro inflitte;
e che il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di
consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di
procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo
comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, in
quanto "le previste commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di
condanna definitiva si riallacciano agli istituti dell'indulto e
della grazia di cui all'art. 174 codice penale, là dove si prevede
che 'l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena
inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla
legge'";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che il richiamo al potere di grazia di cui all'art.
87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo,
avendo tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia
richiesta per la sua concessione una legge di delegazione delle
Camere;
che anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato
e la conseguente prospettata violazione dell'art. 79, primo comma,
della Costituzione si rivelano non puntuali, perché l'ordinanza di
rimessione assume a fondamento della proposta questione di
legittimità commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento
previsto dal parametro costituzionale invocato (decreto del
Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione delle
Camere), riguardando "essenzialmente la scelta dei reati da
beneficiare", "non decide, di regola, sulle conseguenze che, in
ordine ai reati "scelti", si producono sulle vicende giuridiche
relative alle sanzioni o agli effetti penali della condanna" (v.
sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34
(Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), sollevata, in
riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 27 febbraio
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte