Ordinanza n. 188/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82Codice di procedura civile
- art. 20legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 8legge 1578/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 30 agosto 1996 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra CMT di G.A. Romeo C. s.n.c. e TAMLEASING s.p.a. in
liquidazione, iscritta al n. 1207 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 nel corso di un
giudizio civile nel quale in calce all'atto di citazione la parte
aveva conferito la procura ad un praticante procuratore iscritto
nell'apposito registro ed abilitato al patrocinio nei procedimenti
pretorili, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura
civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre
1991, n. 374), nella parte in cui, stabilendo che davanti al pretore
le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore
legalmente esercente, fa "salvi i casi in cui la legge dispone
altrimenti", consentendo così ai praticanti procuratori, dopo un
anno dalla iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine
degli avvocati, di esercitare il patrocinio davanti alle preture del
distretto, secondo quanto prevede l'art. 8 dell'Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore (regio d.-l. 27 novembre 1933,
n. 1578);
che il pretore di Milano ritiene che ai praticanti procuratori
abilitati non sia consentito il patrocinio dinanzi al giudice di pace
(istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374), patrocinio invece
in precedenza ammesso dinanzi al conciliatore;
che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole ed
in contrasto con il diritto di difesa tecnica (artt. 3 e 24 della
Costituzione) la norma che consente ai praticanti procuratori legali,
a ciò abilitati, la rappresentanza e difesa processuale nei giudizi
civili davanti al pretore, che è un giudice superiore, mentre la
medesima facoltà non sarebbe prevista davanti al giudice di pace che
ha competenze inferiori.
Considerato che il presupposto interpretativo delineato dal giudice
rimettente, secondo il quale il praticante procuratore abilitato al
patrocinio davanti alle preture non sarebbe legittimato a difendere
davanti al giudice di pace, è inesatto. Difatti l'art. 82 cod. proc.
civ., nello stabilire, per i procedimenti attribuiti alla competenza
del giudice di pace, che le parti possono stare in giudizio
personalmente nelle cause il cui valore non eccede un milione di lire
(primo comma), richiede negli altri casi il ministero o l'assistenza
di un difensore (secondo comma), indicando solo la funzione tecnica
ma non la qualifica del soggetto abilitato a svolgerla, che risulta
invece dalla disciplina dell'ordinamento professionale;
che anche per il patrocinio davanti al giudice di pace trova
applicazione l'art. 8 del regio d.-l. n. 1578 del 1933, che consente,
temporaneamente, ai praticanti procuratori iscritti da un anno
nell'apposito registro il patrocinio dinanzi alle preture del
distretto; difatti si deve ritenere che tale disposizione,
interpretata in coerenza con la finalità di raccordare la
qualificazione professionale richiesta per la difesa tecnica con il
livello di competenza del giudice, ammetta gli stessi praticanti
procuratori al patrocinio dinanzi al giudice di pace, in continuità,
tra l'altro, con quanto in precedenza previsto per la rappresentanza
e difesa dinanzi al giudice conciliatore, cui la nuova figura si è
sostituita;
che, venendo meno la premessa interpretativa dalla quale il
giudice rimettente deduce la irragionevole diversità di trattamento
nella determinazione della idoneità alla difesa tecnica dei
praticanti procuratori, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura
civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre
1991, n. 374), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte