Ordinanza n. 188/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze
emesse il 1 febbraio (n. 9 ordinanze) e il 21 marzo (n. 2 ordinanze)
2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
rispettivamente iscritte dal n. 898 al n. 908 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 e
n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data 1
febbraio 2001 (r.o. da n. 898 a n. 906 del 2001), il Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 13 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), "nella parte in cui prevede che la convalida del
provvedimento del questore (di trattenimento in centri di permanenza
temporanea e assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza
pubblica) comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni
e non prevede che la permanenza stessa consegua a provvedimento
motivato dell'autorità giudiziaria, per il periodo da questa
indicato, nel limite massimo di 20 giorni";
che il remittente - premesso che la libertà personale
costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero
e che il trattenimento nei centri di permanenza è misura che incide
sulla libertà personale e deve essere adottata dall'autorità
giudiziaria con provvedimento motivato - assume che la disposizione
censurata contrasterebbe con l'art. 13 della Costituzione, in quanto
configurerebbe la convalida, disposta dal giudice all'esito del
controllo dei presupposti per l'espulsione e per il trattenimento,
come atto idoneo ad attribuire validità alla restrizione della
libertà personale non solo per il periodo di tempo antecedente alla
convalida stessa, ma anche per il periodo ad essa successivo,
legittimando la ulteriore privazione della libertà per complessivi
venti giorni, e cioè per un periodo determinato solo nel massimo,
senza consentire al giudice alcun tipo di verifica ulteriore;
che analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
sempre in riferimento all'art. 13 della Costituzione, è stata
sollevata in data 21 marzo 2001 dal medesimo Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, il quale nelle relative ordinanze (r.o.
n. 907 e n. 908 del 2001) denuncia altresì, in riferimento allo
stesso parametro, l'art. 14, comma 1, del più volte citato decreto
legislativo, nella parte in cui consentirebbe al questore di adottare
la misura del trattenimento anche per indisponibilità del vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo, vale a dire per un evento
accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con
l'attivazione di congrui interventi organizzativi, e comunque tale da
non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo,
della libertà personale dello straniero coinvolto, ben oltre i
rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha concluso, rilevando che le questioni
sarebbero già state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105
del 2001 e riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenti
giudizi su questioni analoghe, per la declaratoria di manifesta
infondatezza.
Considerato che le ordinanze propongono questioni analoghe,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale che investe
l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del
trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e
assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità
giudiziaria, è già stata dichiarata da questa Corte non fondata con
la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le
ordinanze n. 386 e n. 385 del 2001; e n. 35 del 2002;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
che anche la questione che riguarda l'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al
questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di
permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per
l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo,
è stata già esaminata da questa Corte e decisa nel senso della
manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 386 del 2001;
che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento
alla questione odierna, poiché neppure in questo caso le ordinanze
descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida
avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti
dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nel
precedente appena citato, la omessa descrizione della fattispecie, in
presenza di una disposizione legislativa che consente il
trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle
quali può di per sé costituire la base legale della misura
restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte