Ordinanza n. 189/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 310 del codice
di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16
settembre 1996 dal Tribunale di Catanzaro nei procedimenti di appello
proposti da Giovanni Saporito e da Giuseppe Notarianni, iscritte ai
nn. 1312 e 1319 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 51, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a decidere
sull'appello proposto da due imputati, in distinti procedimenti
penali, avverso i provvedimenti con i quali la corte d'assise
d'appello e la corte d'assise avevano respinto le istanze di revoca o
di sostituzione di misure coercitive personali, con due ordinanze di
analogo contenuto emesse il 16 settembre 1996 (rispettivamente reg.
ord. n. 1312 e n. 1319 del 1996) ha sollevato, in riferimento
all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., nella
parte in cui, prevedendo l'appello sulle decisioni in materia di
misure cautelari personali, attribuisce la competenza a decidere al
tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio
del giudice che ha emesso l'ordinanza (così come prevedeva l'art.
309, comma 7, cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 310, comma 2, cod.
proc. pen.) anche quando i provvedimenti impugnati siano stati
adottati dalla corte d'assise o dalla corte d'assise d'appello;
che il giudice rimettente considera riservata alla
discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice
competente a deliberare sulla libertà personale dell'imputato
sottoposto a giudizio ed a decidere sulle relative impugnazioni di
merito, ma ritiene, tuttavia, che il giudice dell'appello debba
possedere - per struttura, composizione e qualificazione dei
magistrati - requisiti non inferiori a quelli del giudice che ha
adottato il provvedimento impugnato;
che l'attribuzione della cognizione delle impugnazioni dei
provvedimenti di un giudice collegiale ad un giudice equiordinato o,
addirittura, sottordinato viene denunciata come contraria ad ogni
criterio di "buon andamento", richiesto per i pubblici uffici
dall'art. 97 della Costituzione;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate,
giacché la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è
estraneo ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi
giudiziari.
Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale
hanno identico oggetto, investendo la stessa disposizione di legge in
riferimento al medesimo parametro costituzionale, e prospettano
profili analoghi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unica pronuncia;
che le questioni riguardano l'appello contro le ordinanze in
materia di misure cautelari personali (art. 310 cod. proc. pen.),
venendo posta in discussione la legittimità costituzionale della
competenza del tribunale a decidere sull'appello contro tali
provvedimenti, anche se emessi dalla corte d'assise d'appello o dalla
corte d'assise;
che è denunciata la violazione del principio di buon andamento
dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione),
giacché non sarebbe ragionevole devolvere alla cognizione di giudici
inferiori l'impugnazione di provvedimenti emessi da giudici che, per
struttura, composizione e qualificazione professionale dei magistrati
addetti, sono da considerare superiori;
che l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon
andamento della amministrazione (art. 97 della Costituzione), secondo
una regola che può riferirsi anche agli organi dell'amministrazione
della giustizia per quanto attiene all'ordinamento degli uffici
giudiziari ed al loro funzionamento, ma non riguarda l'esercizio
della funzione giurisdizionale (sentenza n. 122 del 1997; ordinanze
nn. 103 e 7 del 1997; ordinanze nn. 275, 159 e 99 del 1996) né le
regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze
tra diversi giudici (sentenza n. 84 del 1996; ordinanze n. 147 del
1996 e n. 257 del 1995);
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc.
pen., sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte