Ordinanza n. 189/1998
Altra decisione · depositata il 26/05/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 3legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 6 giugno 1997 dalla Commissione tributaria regionale di
Firenze sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l'Ufficio del
registro di Pisa, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 (r.o. n. 669
del 1997), la Commissione tributaria regionale di Firenze ha
sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), nella parte in cui sanziona nella stessa
misura l'omissione ed il ritardo nella presentazione della
dichiarazione INVIM;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), con il quale il legislatore,
riformando, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la disciplina del sistema
sanzionatorio in materia tributaria, ha introdotto principi
innovativi concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative
in detta materia, con effetto anche per i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina, come si desume
dall'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
che il comma 3 dello stesso articolo, prevede, altresì, che
detti ultimi procedimenti "possono essere definiti, quanto alle
sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di
attuazione previsti dal successivo art. 28, dagli autori della
violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1,
con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al
quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione
amministrativa";
che, in relazione alle accennate modifiche legislative ed
all'ambito temporale di applicabilità della disposizione dell'art.
25, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta
valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a
lui pendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
regionale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte