Ordinanza n. 189/2002
Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 138Costituzione
- art. 5Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
- art. 70legge cost. 1/1999
- art. 71legge cost. 1/1999
- art. 116legge cost. 1/1999
- art. 117legge cost. 1/1999
- art. 118legge cost. 1/1999
- art. 121legge cost. 1/1999
- art. 123legge cost. 1/1999
citata
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 47legge cost. 1/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001, recante "Referendum consultivo
in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale
per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali
in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione,
polizia locale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 21 maggio 2001, depositato in cancelleria
il 31 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 21 maggio 2001, depositato il 31 maggio 2001,
ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della
deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Veneto,
riapprovata in data 2 maggio 2001 a seguito di rinvio a nuovo esame
da parte del Governo, recante: "Referendum consultivo in merito alla
presentazione di una proposta di legge costituzionale per il
trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia
di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale";
che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione legislativa
citata, nella parte in cui, senza tenere alcun conto di quanto
statuito nelle sentenze di questa Corte n. 496 del 2000 e n. 470 del
1992, stabilisce di indire un referendum consultivo a carattere
regionale in merito alla presentazione di una proposta di legge
costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle
funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed
istruzione e polizia locale, sarebbe in contrasto con gli articoli 5,
70, 71, 116, 117, 118, 121, 123, come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in relazione all'art. 47 dello
statuto della Regione Veneto, e 138 della Costituzione, in quanto
invaderebbe la sfera di competenza statale, sarebbe lesiva dei
principi di autonomia degli enti locali e di spettanza al Parlamento
della funzione legislativa a livello nazionale, violerebbe la
procedura prevista per la revisione costituzionale e supererebbe i
limiti della potestà legislativa regionale;
che, secondo il ricorrente, il quesito referendario al quale
verrebbe chiamata la popolazione della Regione Veneto difetterebbe
altresì dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneità, in quanto
la delibera legislativa censurata, nel riferirsi genericamente al
trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali nelle
materie sopra indicate, non preciserebbe a quali funzioni -
legislative o amministrative - si riferisca il trasferimento stesso e
non consentirebbe all'elettore di valutare l'impatto, anche rispetto
all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 Cost. vigenti, dell'ulteriore
decentramento di funzioni attuato con la legge n. 59 del 1997 e i
successivi decreti legislativi;
che si è costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;
che successivamente, in data 9 gennaio 2002, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Veneto.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'articolo 25
delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte,
l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte