Ordinanza n. 19/1961
Altra decisione · depositata il 31/03/1961 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 1582/1951
- art. 2legge 163/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 4 novembre
1951, n. 1582 (contenente disposizioni per la formazione dei ruoli
delle imposte dirette per il primo semestre del 1952), promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1959 dalla Corte di appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra la Società per az. Emilio
Medioli e figli e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 26 marzo 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1959 la Corte di
appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità
Costituzionale del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente
disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il
primo semestre del 1952), per contrasto con l'art. 76 della
Costituzione e con il primo comma dell'art. 53;
che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1960, n. 75;
che, in questa sede, si è costituita l'Avvocatura generale dello
Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, depositando
le deduzioni il 14 marzo 1960 e una memoria illustrativa l'11 febbraio
1961;
Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte
costituzionale, è stata emanata la legge 25 febbraio 1960, n. 163
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1960, n. 67),
concernente l'assestamento delle tassazioni riguardanti la imposta di
ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio,
l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni;
che, nel primo comma dell'art. 2 di questa legge, si stabilisce che
l'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B, già liquidata
secondo le norme dell'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, sui
bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952, dev'essere nuovamente
liquidata con riferimento al periodo di imposta costituito
dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi;
che l'art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163, si riferisce
espressamente alle tassazioni per imposta di ricchezza mobile
contemplate nell'art. 2 del decreto del 4 novembre 1951 sopra citato,
che ha formato oggetto della impugnazione;
che, ciò posto, occorre che il giudice del merito esamini se, date
le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle imposte predette,
sussista tuttora la rilevanza delle questioni di costituzionalità
prospettate con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte